Evidenti errori nella bollettazione Tari a Castelvetrano. Consiglieri comunali presentano mozione per l’annullamento in autotela

Redazione Prima Pagina Castelvetrano
Redazione Prima Pagina Castelvetrano
16 Dicembre 2020 10:06
Evidenti errori nella bollettazione Tari a Castelvetrano. Consiglieri comunali presentano mozione per  l’annullamento in autotela

I Consiglieri Comunali Calogero Martire, Salvatore Stuppia, Enza Viola, Giuseppe Curiale e rosalia Milazzo hanno presentato una mozione per chiedere l'annullamento in autotutela degli avvisi di richiesta di pagamento TARI 2020 a fronte degli evidenti erroricommessi dalla civica amministrazione. Ecco di seguito il testo completo della mozione : Durante il consiglio comunale di giorno 20 novembre 2020 è stato presentato un ordine del giorno a firma di ben 7 consiglieri comunali di opposizione.

Durante la seduta si sono analizzati i fatti che hanno messo in evidenza come le affermazioni, effettuate in precedenza dal sindaco, in merito a una notevole diminuzione degli importi da pagare a causa dell’ampliamento della base dei contribuenti, erano ben lontane dalla verità, provocando grande stupore tra i cittadini ma anche in noi consiglieri, in quanto le bollette notificate riportano importi davvero esosi e in alcuni casi quasi raddoppiati. Premesso che

  • In data 23 settembre 2020 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n.

    49 “Tassa sui rifiuti (T.A.R.I.) Approvazione piano economico-finanziario e tariffe per l’anno 2020”;

  • In data 30 settembre 2020 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 51 “Modifica ed integrazione del Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) finalizzata all’attuazione delle misure straordinarie, per l’anno 2020, inerenti all’utilizzo del Fondo Perequativo di cui all’art. 11 della L.r. n. 9/2020.”;
  • In data 23 agosto 2020 scadeva il mandato dei revisori;
  • Che, per quanto riguarda le modalità di riscossione della TARI, il comma 688 dell’art.

    1 della L. 147/2013, modificato dall’art. 1, comma 1, lett. b) del D.L. 6 marzo 2014 n. 16, prevede che «il versamento della TARI di cui ai commi 667 e 668, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI e della TASI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI.

    È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno»;

  • Che la condizione della semestralità che si trova nel comma 688 non ha carattere di perentorietà stante anche quanto precisato nella nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 24 marzo 2014, Prot. 5648, nella quale è stato confermato che, alla luce di quanto disposto dal sopra richiamato comma 688 della legge di stabilità 2014, ai Comuni è stata attribuita la piena facoltà di stabilire liberamente le scadenze e il numero delle rate della TARI, prevedendo come unico limite il rispetto della previsione di un numero minimo di due rate semestrali.
Constatato che
  • la 3° C.C.P.

    è intervenuta con la convocazione di due sedute di commissione a cui è stata richiesta la partecipazione del Responsabile dell’Ufficio Tributi Dott. Michele Grimaldi, del Responsabile del Settore Economico Finanziario Dott. Andrea Di Como e del Segretario dott.ssa Valentina La Vecchia per cercare di capire quali fossero state le motivazioni che avevano portato a far lievitare notevolmente le bollette già notificate agli utenti;

  • è stato sentito in 3° C.C.P. anche il Sindaco Alfano che ha riferito in ordine alla problematica trattata;
  • è emerso in maniera chiara che sono stati commessi da parte di questa Amministrazione comunale diversi errori che hanno fatto sì che le bollette TARI 2020, già notificate ai cittadini, fossero lievitate notevolmente negli importi;
  • con l’emissione del ruolo l’Ufficio Tributi ha immediatamente rilevato che l’accertato risultava decisamente superiore rispetto al piano economico finanziario approvato e che occorreva intervenire per una modifica delle tariffe per fare in modo che venissero ridotti gli importi esosi delle bollette da recapitare ai cittadini e titolari di partite IVA;
  • che nella bollettazione inviata è stato previsto il pagamento della TARI in tre rate con scadenze 31 ottobre 2020, 20 novembre 2020 e 21 dicembre 2020
Considerato che
  • per dare seguito alla richiesta dell’Ufficio Tributi era necessario modificare gli atti deliberativi già approvati in precedenza, ma, cosa determinante, era necessario acquisire il parere del Collegio dei Revisori del Comune, che non sono stati ancora nominati a causa del ritardo nell’avvio delle procedure relative, creando così una paralisi totale dell’attività gestionale del Comune;
  • il Sindaco, interessato subito dall’Ufficio Tributi della problematica, decide ugualmente di inviare le bollette della T.A.R.I., salvo poi riservarsi di provvedere successivamente alla rettifica degli importi e comunicare ai cittadini e titolari di partita IVA, che l’importo in più pagato verrà “forse” compensato negli anni a venire.
  • Considerato che tale errore ricade esclusivamente sull’operato del Comune e che nessuna responsabilità ricade in capo ai cittadini.
  • Considerato che tali richieste sono pervenute anche a tantissime persone anziane ed in un grave momento di pandemia.
  • Considerato che il costo del Servizio deve essere TOTALMENTE coperto dai cittadini che anche quest’anno si sono visti recapitare bollette che risultano ESAGERATE rispetto al servizio ricevuto.
Ritenuto che
  • il Consiglio Comunale determina l’indirizzo ed esercita il controllo politico amministrativo sulla gestione dell’Ente;
  • con l’emissione e postalizzazione del ruolo TARI 2020 generato con le tariffe approvate con deliberazione di C.C.

    n. 49 del 23/09/2020 sono emersi diversi errori che hanno determinato un totale accertato superiore al piano economico finanziario deliberato e il mancato rispetto della previsione normativa della scadenza delle rate che devono essere almeno due a distanza di almeno 6 (sei) mesi;

  • l’assenza da quasi due mesi del Collegio dei Revisori ha creato una paralisi totale dell’attività del Comune la cui responsabilità politica ricade esclusivamente sull’Amministrazione guidata dal Sindaco Alfano con il conseguente mancato controllo sulla intera attività gestionale;
  • risulta opportuno porre in essere ogni azione e/o strumento utile a sanare legittimamente gli errori commessi e consentire ai cittadini di pagare tutti il giusto.
Tutto ciò premesso, constatato, considerato e ritenuto, i sottoscritti Consiglieri Comunali rilevato che è necessario sanare gli errori e che non è possibile  procedere alla modifica della delibera di riferimento, considerato che ancora oggi mancano i revisori dei conti, ritengono che si debba procedere all’annullamento in autotutela degli avvisi di pagamento TARI 2020 per le gravi anomalie riscontrate negli aumenti considerevoli che di fatto permetterebbero a questa amministrazione di incassare SOMME SUPERIORI rispetto al costo (ufficiale) derivante dall’approvazione del PEF 2020 e dalla copertura del servizio stesso.

Quanto sopra SI CHIEDE ai sensi dell’art. 25 coma 1 b) (Evidente errore logico o di calcolo) del REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DI DICHIARAZIONI, RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO E SANZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI COMUNALI, NONCHE’ NORME PER L’ANNULLAMENTO DEGLI ATTI IN VIA DI AUTOTUTELA, che così recita “Annullamento e rinuncia agli atti in via di autotutela” 1. Salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato sfavorevole al contribuente per motivi non formali, il Comune annulla in tutto o in parte gli atti impositivi illegittimi e rinuncia all’imposizione dei casi in cui sussista illegittimità dell’atto o dell’imposizione quali tra l’altro : a) Errore di persona; b) Evidente errore logico o di calcolo; c) Errore del presupposto dell’imposta; d) Doppia imposizione; mancata considerazione dei pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti; per mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza; sussistenza dei requisiti per fluire di detrazioni, deduzioni o regimi agevolativi,precedentemente negati; errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal Comune.

Per le motivazioni sopra esposte propongono al Consiglio Comunale di pronunciarsi in merito e impegnare il Sindaco a   “ANNULLAMENTO in autotutela degli avvisi di richiesta di pagamento TARI 2020 (in tanti casi consegnati anche oltre la data di scadenza riportata del 31/10/2020) per:

  1. EVIDENTE ERRORE LOGICO e/o DI CALCOLO da parte dell’Amministrazione Comunale;
  2. Mancata previsione di almeno due rate a scadenza semestrale, in difformità al comma 688 dell’art.

    1 della L. 147/2013, modificato dall’art. 1, comma 1, lett. b) del D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 68/14 del 02/05/2014.

E provvedere all’invio delle nuove fatturazioni con i nuovi importi corretti” Si chiede l'iscrizione della presente mozione all'O.d.G. del prossimo Consiglio Comunale. Castelvetrano lì 07/12/2020 Firme f.to Calogero Martire f.to Stuppia Salvatore f.to Viola Vincenza f.to Curiale Giuseppe f.to Milazzo Rosalia

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