Artemisia: le precisazioni dell’avvocato Messina

Il legale dell’On.Lo Sciuto : il mio cliente non è mai stato massone, ed ha sempre operato con correttezza

Redazione Prima Pagina Castelvetrano
Redazione Prima Pagina Castelvetrano
22 Maggio 2021 17:13
Artemisia: le precisazioni dell’avvocato Messina

Riceviamo e pubblichiamo una nota dell’avvocato Franco Messina Con riferimento alla vicenda giudiziaria denominata ARTEMISIA, indagine datata 2019 portata avanti dalla Procura della Repubblica di Trapani, falcidiata dagli interventi dell'Autorità giudiziaria competente in ambito cautelare come il Tribunale del Riesame di Palermo che ha annullato l'originaria ordinanza di custodia cautelare del Gip di Trapani, affetta da incompetenza territoriale e da insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per i 27 indagati sottoposti a misura, con provvedimento confermato dalla VI^ sezione della Corte di Cassazione, anche a SS.UU., in ordine al rinvio a giudizio pronunciato dal Gip di Trapani nei confronti dell'ex onorevole regionale Dr. Giovanni Lo Sciuto ed altri.

“Intendiamo manifestare la nostra contrarietàprofessionale verso una lunga serie di udienze preliminari che hanno determinato acriticamente il rinvio a giudizio pronunciato dal Gip del Tribunale di Trapani nel procedimento penale che vede coinvolto l’ex onorevole regionale Dr. Giovanni Lo Sciuto, in specie in relazione all’accusa formulata dalla Procura della Repubblica riguardante un’associazione segreta massonica capitanata da Lo Sciuto che massone non èmai stato, come tanti altri suoi presunti sodali.

L’udienza preliminare che in linea di principio dovrebbe svolgere una funzione di “filtro” fra le parti processuali dell’accusa e della difesa, dimostra ancora una volta la propria “notarile” assuefazione alle ragioni requirenti,ignorando gli elementi dimostrativi difensivi che precedentemente erano stati pienamente accolti da un numero considerevole di giudici nella fase d’impugnazione cautelare.

In particolare, in ordine alla contestazione della violazione della Legge Anselmi n. 17/82, con iperbolici accostamenti storici con la P2 e la Scontrino, vale la pena ricordare che già numerosi collegi giudicanti in ambito cautelare, sia ripetutamente del Tribunale del Riesame di Palermo che della Corte di Cassazione, hanno espresso un giudizio critico su quella che gli organi di stampa definiscono la “superloggia segreta”.

Per i giudici cautelari “ … i singoli rapporti di amicizia del Lo Sciuto spesso attengono alla sua precisa strategia clientelare tesa ad allargare il suo consenso elettorale e non appaiono attingere profili di illiceità penale” … “… dagli elementi indiziari emerge una serie di iniziative individuali di Lo Sciuto non attratte nell’orbita dell’attività di un’associazione, bensì … in funzione del suo consenso elettorale, che costituisce l’unico obiettivo concretamente perseguito dall’odierno indagato.”.

Già quindi una valutazione critica sulla contestata associazione segreta è stata espressa anche dalla Suprema Corte che ha tratto la conclusione che Lo Sciuto aveva solo un interesse di matrice elettorale, ma di tali emergenze del giudicato cautelare il Gip non ha tenuto conto nonostante le numerose udienze dedicate a tali aspetti che sono stati dettagliatamente evidenziati.

Nonostante il pronunciamento di rinvio a giudizio al quale ci ossequiamo, la cui origine proceduraleriteniamo un formale “orpello” da riformare, confidiamo nella magistratura giudicante e siamo certi di poter dimostrare l’estraneità ai fatti contestati innanzi al Tribunale di Trapani.

Il Dr. Lo Sciuto esprime la propria fiducia nel futuro esito del processo penale e ribadisce la correttezza del suo operato.”

Avv. Franco Messina

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