L'Avv. Rizzo risponde: E' reato se offendo qualcuno sui media o sui social?

Il nostro esperto ci mette in guardia sui rischi di quello che spesso scriviamo con leggerezza sui social

Redazione Prima Pagina Castelvetrano
Redazione Prima Pagina Castelvetrano
23 Gennaio 2023 08:15
L'Avv. Rizzo risponde: E' reato se offendo qualcuno sui media o sui social?

Spesso ci lasciamo trascinare dalla conversazione e dimentichiamo che i social, i media, non sono un mondo virtuale dove tutto e' concesso fare e dire ma piuttosto un prolungamento del mondo reale. Proprio per questo negli ultimi anni si e' assistito ad un aumento esponenziale di reati commessi attraverso l' uso dei social, reati talvolta anche gravi ed a sfondo sessuale, si pensi al revenge porn, o altri meno gravi ma altrettanto pericolosi e di facile commissione talvolta involontaria. Si pensi al recente caso del soggetto che su Facebook ha minacciato il presidente del Consiglio Giorgia Meloni a seguito di un post sulla revoca del R.d.C.

Vediamo adesso cosa dice la Suprema Corte di Cassazione in merito a tali reati ed in particolare occupandoci della Diffamazione.

La Suprema Corte con la sentenza numero 2251 depositata il 19 gennaio 2023 emessa dalla V sez. penale, ha stabilito che l’elemento distintivo tra ingiuria e diffamazione è costituito dal fatto che nell’ingiuria la comunicazione, con qualsiasi mezzo realizzata, è diretta all’offeso, mentre nella diffamazione l’offeso resta estraneo alla comunicazione offensiva intercorsa con più persone e non è posto in condizione di interloquire con l’offensore. Tale principio già confermato dalla stessa Corte con sentenza , n. 10313 del 17/01/2019, e ribadita con la recente sentenza del 2023.

La Suprema Corte ha precisato che nei casi in cui il limite tra ingiuria e diffamazione si fa più opaco, il punto, allora, è capire se e quando l’offeso sia stato concretamente in condizioni di replicare.

Pronunciandosi sul discrimine tra diffamazione e ingiuria in caso di offese espresse per il tramite di piattaforme telematiche con servizio di messaggistica istantanea e comunicazione a più voci la cassazione ha chiarito che soltanto il requisito della contestualità tra comunicazione dell’offesa e recepimento della stessa da parte dell’offeso vale a configurare l’ipotesi dell’ingiuria.

In difetto del requisito della contestualità va di volta in volta verificato, in relazione alle specificità dei singoli casi, e solo se l’offeso resta estraneo alla comunicazione intercorsa con più persone e non è posto in condizione di interloquire con l’offensore si configura il reato di Diffamazione , mentre se e' messo in condizione di interloquire si rientra nel campo dell' ingiuria, reato depenalizzato con la recente riforma e che prevede solo una sanzione amministrativa e non penale.

Quando scriviamo sui social dunque facciamo attenzione a cosa scriviamo perche' parole sbagliate potrebbero costarci caro.

Avv. Giovanni Antonio Rizzo 

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