Consiglieri M5S presentano Mozione per la creazione di Comunità Energetiche

Gli Enti pubblici possono essere promotori di politiche sociali attive utilizzando l’energia prodotta

Redazione Prima Pagina Castelvetrano
Redazione Prima Pagina Castelvetrano
27 Aprile 2021 07:00
Consiglieri M5S presentano Mozione per la creazione di Comunità Energetiche

I sottoscritti Consiglieri Comunali Antonino Manuzza, Gaetano Caldarera, Antonio Giancana, appartenenti al Gruppo Consiliare del Movimento Stelle, ai sensi dell’art. 57 del Regolamento del Consiglio Comunale, presentano la mozione in oggetto di seguito illustrata: Premesso che: in ragione dell’enorme minaccia per l'Europa e per il mondo rappresentata dai cambiamenti climatici e da un gravissimo degrado ambientale, la Commissione europea con il “Green Deal europeo” ha individuato una strategia di crescita mirata a trasformare l'Unione in una società giusta e prospera, dotata di un'economia moderna ed efficiente, che nel 2050 non genererà più emissioni nette di gas a effetto serra, svincolando, tra l’altro, la crescita economica dall'uso delle risorse; al fine di sostenere il raggiungimento di tali obiettivi, nell’ambito del pacchetto “Clean Energy for all Europeans” (Energia pulita per tutti i cittadini europei), su proposta della Commissione europea, il Parlamento europeo e il Consiglio europeo hanno adottato la c.d. RED II, ovvero la Direttiva europea sulla promozione delle fonti rinnovabili (UE 2018/2001) che riconosce e promuove le configurazioni di Autoconsumo collettivo e di Comunità energetiche; coerentemente agli orientamenti europei, l’Italia ha adottato il Piano Nazionale Integrato Energia Clima (PNIEC) nel quale vengono individuati gli obiettivi da raggiungere per il 2030: la copertura del 30% dei consumi energetici finali lordi da energia da fonti rinnovabili (incluso il raggiungimento di una quota di energia da fonti rinnovabili nei consumi elettrici pari al 55% del totale); la riduzione dei consumi del 43% dell’energia primaria; la riduzione del 33% delle emissioni di gas a effetto serra in settori non inclusi nell’ETS (sistema per lo scambio delle quote di emissione) dell’Unione europea - mentre permane l’obiettivo di riduzione del 43% per i settori inclusi nell’ETS - .

Nell’ambito del PNIEC, tali obiettivi sono perseguiti anche attraverso la promozione dell’autoconsumo e delle comunità dell’energia rinnovabile; Tenuto conto che, con l'articolo 42-bis del D.L162/2019, convertito con modificazioni dalla legge n.8/2020 l’Italia ha disciplinato in anticipo la fase di recepimento rendendo possibile la condivisione dell’energia elettrica prodotta da impianti alimentati con fonti rinnovabili tra più cittadini; detta condivisione non era realizzabile in precedenza, poiché sussisteva il limite normativo per cui l’energia prodotta da un impianto alimentato da fonte rinnovabile venisse autoconsumata dall’utente presso il quale l’impianto era installato; attualmente, dunque, i consumatori di energia elettrica possono associarsi per realizzare configurazioni di: Autoconsumo collettivo, che può essere attivato da famiglie e altri soggetti che si trovano nello stesso edificio o condominio, purché i soggetti diversi dalle famiglie non producano energia come attività principale; Comunità energetiche, alle quali possono partecipare persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, ubicati in un perimetro più ampio rispetto a quello condominiale, purché siano tutti collegati alla medesima cabina di trasformazione dell’energia di media/bassa tensione e la partecipazione alla Comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e industriale principale; l'obiettivo è fornire benefici ambientali, economici e sociali, in modo collettivo, ai propri membri e alle aree locali in cui opera l’impianto; gli auto-consumatori collettivi, associati in una delle descritte configurazioni, mantengono i propri diritti di clienti finali, compreso quello di scegliere il proprio fornitore; possono recedere in qualsiasi momento dal contratto, salvo diverse clausole contrattuali concordate in caso di recesso anticipato; regolano il rapporto tramite un contratto di diritto privato e possono eventualmente individuare un soggetto delegato, responsabile del riparto dell’energia condivisa; ai membri che aderiscono alle configurazioni viene riconosciuto un beneficio diretto in termini di riduzione dei costi in bolletta di alcune tariffe derivanti dal minor utilizzo del sistema elettrico che è stato quantificato dall’ARERA in €10/MWh, oltre a una diminuzione del costo attribuito al consumo dell’energia essendo questa autoprodotta e autoconsumata; oltre ai benefici diretti, le configurazioni vengono sostenute anche da una tariffa incentivante individuata dal Ministero dello sviluppo economico (MISE), in attuazione del summenzionato articolo 42-bis; la tariffa incentivante - riconosciuta agli impianti entrati in esercizio dopo il 1° marzo 2020 che abbiano complessivamente una potenza non superiore ai 200 kW - è erogata per un periodo ventennale dal Gestore dei Servizi Energetici ed è strutturata per promuovere l’autoconsumo anche tramite l’impiego dei sistemi di accumulo: infatti, premia solo la quota parte di energia elettrica prodotta e autoconsumata virtualmente e sarà pari rispettivamente a 100 €/MWh per le configurazioni di autoconsumo collettivo e 110 €/MWh per le comunità energetiche rinnovabili; in virtu’ del combinato disposto derivante dall’incentivo MISE, il beneficio diretto riconosciuto da ARERA e il PUN (il prezzo all'ingrosso risparmiato dell'energia autoconsumata), si arriva a un valore di 150-160 €/MWh sull’energia autoconsumata da impianti a fonti rinnovabili (un valore pari a oltre tre volte il prezzo normalmente pagato “all’ingrosso” dell’energia di circa 50 €/MWh), che spingerà quindi le configurazioni ad orientare i propri consumi in maniera virtuosa e sostenibile per massimizzare l’autoconsumo in loco; l’art.

119 del DL n.34/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020 (c.d. Decreto Rilancio), in caso di riqualificazione complessa, che includa anche alcuni interventi sugli impianti o sull’involucro (identificati dalle norme come interventi trainanti), stabilisce che è possibile accedere alle detrazioni fiscali del 110% (c.d. Superbonus) anche per la realizzazione di impianti fotovoltaici (o di sistemi di accumulo) nel contesto di Autoconsumo collettivo e di Comunità energetiche, purché l’energia non autoconsumata o condivisa sia ceduta al GSE.

Considerato che: i cittadini, gli Enti pubblici e territoriali e le Pmi possono quindi attivarsi collettivamente anche attraverso consistenti strumenti di incentivazione per sostenere la creazione di tali configurazioni; che tali interventi riducono i costi della bolletta elettrica attraverso lo spostamento delle marginalità economiche del sistema energetico agli aderenti delle configurazioni, alimentando la crescita economica, sostenibile e sociale, abbattendo inoltre le emissioni inquinanti e riducendo i conseguenti impatti ambientali e sanitari, fortemente presenti nei centri urbani; alla luce di quanto esposto, gli Enti pubblici e quelli territoriali possono essere promotori sui propri territori di competenza di politiche sociali attive che coinvolgono i cittadini nella promozione e partecipazione alle diverse forme di configurazioni, sostenendo, tra l’altro, la creazione di configurazioni tra cittadini o tra enti e cittadini in cui gli impianti vengano realizzati dall’Ente anche su aree o coperture di edifici pubblici e l’energia prodotta sia condivisa (ad esempio, si potrebbe realizzare una comunità energetica con un impianto installato sul tetto di una scuola utilizzando l’energia prodotta per la stessa e cedendo l’eccedenza ai cittadini membri della comunità.

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