L'avv. Rizzo risponde: tassa di soggiorno, un balzello sempre attuale

Abolitio criminis del mancato versamento da parte delle strutture ricettive e introduzione di sanzioni amministrative

Redazione Prima Pagina Castelvetrano
Redazione Prima Pagina Castelvetrano
04 Novembre 2021 08:20
L'avv. Rizzo risponde: tassa di soggiorno, un balzello sempre attuale

Il “decreto rilancio” (art. 180, terzo comma, del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020) ha sostanzialmente abolito il reato di peculato per i gestori di strutture ricettive che non versano l' imposta di soggiorno sostituendolo con sanziini amministrative.

la nuova norma , all’esito delle modifiche apportate in sede di conversione, sancisce testualmente: “Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.

La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per l’omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto.

Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471

Il legislatore della recente riforma, a ben vedere, ha dunque proceduto sia a rimeditare la qualifica soggettiva dei gestori delle strutture ricettive (oggi autentici “responsabili del pagamento dell’imposta” ai sensi dell’art. 64 d.P.R. 600/1973), sia ad introdurre un inedito illecito amministrativo sagomato proprio sulle condotte di omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno da parte dei gestori delle strutture ricettive, escludendo pero' la respo sabilita' penale che vigeva fino all' entrata in vigore del nuovo decreto e cioe ' fino al 2020.

Avv. Giovanni Rizzo

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