Ddl Zan e omofobia: ecco perché NO

Il popolo della Famiglia Castelvetrano dice no all'istituzione della giornata contro l'omofobia

Redazione Prima Pagina Castelvetrano
Redazione Prima Pagina Castelvetrano
24 Aprile 2021 11:00
Ddl Zan e omofobia: ecco perché NO

Abbiamo appreso di recente che presso il Consiglio comunale di Castelvetrano è stata presentata una <> con la quale i Consiglieri firmatari impegnano il Consiglio comunale e l’Amministrazione ad attivarsi al fine di celebrare ogni 17 maggio la Giornata Internazionale contro l’omofobia.

Il termine <> è un neologismo coniato nel secolo scorso; non esiste una definizione universalmente riconosciuta a livello legislativo e non c’è neppure una definizione medica dello stesso. Nemmeno l’ormai famoso Ddl Zan, richiamato dalla suddetta Mozione quale priorità assoluta, specifica cosa si intende per <>, ma vogliamo cogliere l’occasione per esprimere alcune riflessioni in merito, e più in generale sul Ddl Zan: una proposta di legge illiberale che pretende di difendere la libertà con la censura.

Il Popolo della Famiglia è contrario all’approvazione di una legge del genere e ritiene inopportuno e scorretto celebrare la giornata contro l’omofobia a livello locale, considerato che l’articolo 7 del Ddl Zan (che istituisce tale ricorrenza a livello nazionale) è oggetto di forti critiche.

Il suddetto provvedimento normativo mira a punire gli atti di discriminazione e le violenze determinati da motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità, e l’istigazione a commetterli con sanzioni molto severe (tra cui la reclusione fino a sei anni), ma mette a rischio il diritto alla libertà di pensiero, alla libertà religiosa e alla libertà educativa dei genitori. Viola, inoltre, un principio fondamentale del nostro ordinamento giuridico come quello della tassatività o determinatezza della fattispecie penale, mette a repentaglio i diritti delle donne che formalmente intende tutelare e ignora le osservazioni di tanti gay e lesbiche che non si riconoscono nelle battaglie portate avanti dalla comunità lgbt, ma è importante approfondire ogni singolo aspetto per capire la reale portata di questo provvedimento.

L’approvazione di tale disegno di legge è attualmente sostenuta anche da diversi personaggi pubblici sul presupposto che l’Italia sia un Paese omofobo ma in Italia non esiste “un’emergenza omofobia”. Secondo i dati ufficiali rilasciati dall’OSCAD (Osservatorio contro gli atti discriminatori) reperibili sul sito istituzionale del Ministero dell’Interno, dal 2010 al 2018 sono stati segnalati soltanto 197 casi di discriminazione per orientamento sessuale e 15 casi per discriminazione dovuta a identità di genere, per un totale di 212 casi in nove anni (26,5 casi all’anno). Inoltre, secondo uno studio del Pew Research Center di Washington, uno dei più autorevoli e accreditati istituti americani d’indagine demoscopica, l’Italia si colloca tra le dieci nazioni più gay friendly a livello mondiale.

Sul piano legale, poi, tale proposta di legge è del tutto inutile perché gli strumenti giuridici previsti dal nostro ordinamento sono idonei a tutelare le persone Lgbt da qualunque forma di ingiusta discriminazione, di violenza, e di offesa alla propria dignità personale.

Il codice penale con la previsione dei delitti di ingiuria, di diffamazione, di minacce, di violenza privata, di atti persecutori, di maltrattamenti, di lesioni personali e di omicidio, appare più che sufficiente a tutelare ogni persona contro atti di violenza, di offesa e di discriminazione, e qualora la commissione di tali reati fosse motivata dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere della vittima è applicabile anche la circostanza aggravante dei <> di cui all’art. 61, n. 1, del codice penale. Un altrettanto ampia normativa tutela contro ogni forma di discriminazione in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. L’articolo 3 della Costituzione, inoltre, stabilisce che <>, invece il Ddl Zan contribuirebbe a distinguere, a “etichettare”, creando categorie di persone più tutelate di altre.

Questa legge è anche scritta male in quantomescola in un elenco improprio soggetti e istanze molto diversi: dagli orientamenti sessuali alla disabilità, dal sesso all’identità di genere.

La definizione delle norme che verrebbero a punire gli atti di discriminazione e l’istigazione di tali atti appare troppo generica. Non risulta chiaro, infatti, in cosa consisterebbe la “discriminazione” e in quali ambiti sarebbe vietata e, come ha evidenziato Domenico Airoma, Magistrato Procuratore Agg. di Napoli e Vicepresidente Centro Studi Livatino, a proposito del Ddl Zan che “la norma penale deve avere un precetto chiaro, occorre conoscere in anticipo qual è il comportamento sanzionato, non può essere qualcosa di generico, di vago, di astratto e questo è un elemento fondamentale: non capiamo esattamente cosa viene sanzionato. Viene colpito più che altro un modo di pensare, un modo di essere”.

A poco serve l’art. 4 del suddetto Ddl in base al quale “sono fatte salve la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti”, perché se da un lato pare garantire il diritto alla libertà di pensiero, dall’altro affida al giudice il compito di stabilire, concretamente caso per caso e con una discrezionalità a dir poco eccessiva, se una certa condotta integra o meno le fattispecie di reato.

Per questo si ritiene che, con lo spauracchio delle condanne per omofobia, il Ddl Zan finisce per essere un potente strumento di condizionamento delle coscienze e costituisce un attacco a libertà fondamentali come quella di pensiero e di espressione di cui all’articolo 21 della nostra Costituzione.

Problematico risulterebbe anche il rapporto con la libertà religiosa di cui all’art. 19 della Costituzione secondo il quale “Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto” L’idea che l’amore sia un sentimento universale che prescinde da sesso e genere secondo il famoso slogan <> che anima l’ideologia gender, con la conseguente pretesa a che tutti (indipendentemente da sesso o genere) abbiano il diritto di costituire una famiglia e avere dei figli, oltre che con il buon senso, contrasta con il credo di molte religioni. Brani della Bibbia, Documenti del Magistero della Chiesa, ma d’altronde tutto il pensiero cristiano e non solo in tema di matrimonio, famiglia ed educazione alla fede, secondo l’idea di fondo del Ddl Zan, sarebbero di certo considerati <>.

La libertà religiosa è un diritto universalmente riconosciuto e l’articolo 18 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948 stabilisce che “Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include ... la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti”. Ci si rende conto che non ha senso parlare di questo? O vogliamo bloccare del tutto il sistema giudiziario con innumerevoli denunce per poi dover difendere davanti a un giudice diritti fondamentali come questi?

Appare inaccettabile il riferimento all’identità di genere, concetto che rimanda alla teoria secondo cui il genere di una persona dipende dalla volontà soggettiva dell’individuo, dalla sua percezione soggettiva, anche mutevole nel tempo, che può corrispondere o meno al sesso biologico. Questa idea svuota la base antropologica della famiglia così come prevista dall’art. 29 della Costituzione, in questi ultimi anni pretende di imporsi come unica verità ma è oggetto di forti critiche che sarà impossibile sollevare nel caso in cui venisse approvata la proposta di legge Zan.

Varie Associazioni femministehanno sottoscritto una nota insieme a molte attiviste della società civile, chiedendo che l’identità di genere non venga scorporata dal sesso e presa in considerazione a prescindere da questo.

Il concetto di identità di genere, come ha evidenziato anche Franca Ferrari, Presidente dell’Associazione femminista Blu Bramante, <>. Donne transgender (e quindi anatomicamente uomini che si riconoscono di genere femminile) potranno infatti pretendere di partecipare alle competizioni sportive femminili con risultati chiaramente positivi e di accedere a luoghi e spazi riservati alle donne come per esempio gli spogliatoi o le carceri (in Canada e in California sono in corso accese proteste perché ciò ha portato con sé stupri e violenze sessuali a danno delle donne). Una volta approvata la legge Zan, chiunque rivendicasse la differenza tra una donna di sesso femminile e una donna di gender femminile potrebbe essere accusato di omotransfobia, e così accade già nei Paesi in cui sono in vigore norme simili.

L’art. 7 del testo di legge approvato alla Camera stabilisce che il 17 maggio venga celebrata la Giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia, per promuovere la cultura del rispetto e dell'inclusione e contrastare pregiudizi, discriminazioni e violenze motivate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere, e che le scuole e le altre pubbliche amministrazioni portino avanti iniziative in tal senso.

Fermo restando la condanna per ogni forma di pregiudizio, discriminazione e violenza nei confronti di ogni individuo, prevedere l’introduzione nelle scuole di insegnamenti su temi e aspetti così delicati e sensibili, nell’ambito dei quali le famiglie dovrebbero avere il diritto di decidere come e quando parlarne ai propri figli, mette in luce l’intento fortemente ideologico di questo Ddl e determina una grave violazione dei diritti dei genitori in merito alle scelte educative riguardanti i figli.

L’art. 30 della nostra Costituzione stabilisce che è dovere e diritto dei genitori educare i figli, l’art. 26 della Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948 precisa che ai genitori è universalmente riconosciuto il «diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli», e lo Stato «nell’esercizio delle funzioni che assume nel campo dell’educazione e dell’insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di assicurare tale educazione e tale insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche» (art. 2 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali).

Con questa legge, invece, le famiglie verrebbero “scavalcate” e un genitore potrebbe incorrere in sanzioni anche molto gravi per il solo fatto di voler legittimamente trasmettere ai figli la propria visione sulla famiglia o sul matrimonio, o qualora chiedesse alla scuola di non imporre ai propri figli idee in contrasto con le proprie, come quel modello di fluidità sessuale che già pervade tutti i media e i social.

La finalità della scuola è certamente educativa e deve tendere all’inclusione di tutte le persone ma bisogna assolutamente impedire che ci si avvii verso una forma di educazione di Stato con scelte fortemente ideologiche.

Non si può rinunciare al diritto di educare liberamente i propri figli o di esprimere liberamente il proprio pensiero, la propria opinione, le proprie convinzioni, la propria fede. Il Ddl Zan è la negazione del pluralismo e ne va assolutamente impedita l’approvazione.

Elena Di Pietra – Popolo della Famiglia

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