Riduzione contratti locazione commerciale causa covid. La Cassazione dice Si

L'avvocato Rizzo risponde ai nostri quesiti in ordine al recente pronunciamento della Corte di Cassazione

Redazione Prima Pagina Castelvetrano
Redazione Prima Pagina Castelvetrano
04 Agosto 2021 08:03
Riduzione contratti locazione commerciale causa covid. La Cassazione dice Si

Grosse novità per i proprietari di attività commerciali che hanno locali in affitto e che hanno subito gli effetti delle chiusure e della riduzione dei loro introiti a causa del Covid. La cassazione ha stabilito l’ obbligo in capo alla parte avvantaggiata di rinegoziare il contratto di locazione e ridurlo causa covid.

Abbiamo rivolto qualche domanda al nostro storico collaboratore l’avvocato Giovanni Antonio Rizzo.

Ma cosa accade se il proprietario non adempie al dovere di rinegoziare la locazione?

Cosa accade quindi se il locatore, di fronte alla richiesta del conduttore di rivedere l’importo del canone, si rifiuta di prendere in considerazione tale richiesta, oppure intraprende una trattativa non seria, di mera facciata, facendo dunque fallire la trattativa stessa?

“La Cassazione svolge in merito considerazioni molto importanti e condivisibili.

Secondo la Relazione, in tal caso il contraente svantaggiato – quindi nel nostro caso il conduttore – non ha a disposizione solo il rimedio del risarcimento del danno – che è insufficiente in quanto inidoneo ed assecondare le esigenze di prosecuzione del rapporto contrattuale – ma può adìre il giudice, ai sensi dell’art. 2932 c.c., per ottenere una sentenza costitutiva dell’obbligo di rinegoziare. In tal modo, e per l’effetto, il giudice può sostituirsi alla parte inadempiente, rimodulando con sentenza il contenuto del contratto originario.

Pertanto, il Giudice dovrà verificare se la richiesta del conduttore – verosimilmente di riduzione del canone – sia equa, ovvero proporzionata al mancato godimento dei locali nel periodo di chiusura forzata dell’attività e/o al calo di fatturato e ai maggiori costi da sostenere; in ultima analisi, se tale richiesta sia parametrata all’effettiva entità del pregiudizio effettivamente subìto dal conduttore, e/o all’effettivo calo di introiti e alle maggiori spese dallo stesso sostenute per effetto dell’emergenza pandemica, e decidere di conseguenza.”

Avv. Giovanni Antonio Rizzo

Ti piacciono i nostri articoli?

Non perderti le notizie più importanti. Ricevi una mail alle 19.00 con tutte le notizie del giorno iscrivendoti alla nostra rassegna via email.

In evidenza