Prevenzione rischio incendi: entro il 15 giugno la bonifica dei terreni

Il sindaco Enzo Alfano ha pubblicato l'ordinanza: sanzioni da 50 a 600 euro per gli inadempienti

Redazione Prima Pagina Castelvetrano
Redazione Prima Pagina Castelvetrano
19 Maggio 2022 18:19
Prevenzione rischio incendi: entro il 15 giugno la bonifica dei terreni

Il Sindaco di Castelvetrano, Enzo Alfano ha pubblicato l'ordinanza n° 22 con le Misure di prevenzione nei confronti degli incendi boschivi e d’interfaccia – Eliminazione sterpaglie e pulitura terreni – Obblighi per i proprietari, affittuari e/o detentori di terreni e/o aree.

Premesso che, ai sensi dell'art. 12 comma V del D. Lgs. 02 gennaio 2018, n. 1 – Codice della Protezione Civile - il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal T.U.E.L., per finalità di Protezione Civile, è responsabile della adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti, da emanare ai sensi dell’art. 54 del T.U.E.L., al fine di prevenire ed eliminare pericoli per l’incolumità pubblica;

Considerato che il territorio comunale, specialmente durante la stagione estiva, può essere soggetto a gravi danni, con conseguenze anche sulla pubblica incolumità, a seguito di incendi che possono svilupparsi nelle aree incolte o abbandonate, infestate da sterpi ed arbusti che possono risultare di facile esca o strumento di propagazione del fuoco, con suscettività ad estendersi in attigue aree cespugliate o arborate, od anche su terreni normalmente coltivati, nonché in eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno o in prossimità delle predette aree;

Atteso che l’abbandono e l’incuria da parte dei privati, di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all’interno che all’esterno dell’area urbana abitata comporta l’eccessivo proliferare di vegetazione spontanea, rovi e sterpaglie che, proprio a causa delle elevate temperature estive, sono la causa predominante degli incendi che possono svilupparsi durante la stagione estiva;

Considerato, altresì, che la presenza di taluni terreni incolti, ricoperti da vegetazione spontanea, rovi ed arbusti, e, talvolta, oggetto di deposito di rifiuti eterogenei, può provocare per incuria seri problemi di igiene, dando atto alla proliferazione di ratti e di animali nocivi di ogni genere e specie;

Ritenuto necessario stante l’approssimarsi della stagione estiva, predisporre, in tempo utile, tutte le misure atte a prevenire l’insorgere ed il diffondersi di incendi nonché atte ad evitare o comunque ad attenuare il reiterarsi del fenomeno, vietando, nel contempo, tutte quelle azioni che possono costituire pericolo mediato o immediato d’incendi;

Dare atto che, essendo la presente Ordinanza rivolta ad un numero indeterminato di destinatari, l’Amministrazione Comunale provvederà a rendere noti gli elementi di cui all’art. 8 comma II della legge 07 agosto 1990, n. 241 mediante pubblicazione della presente all’Albo on line del sito istituzionale dell’Ente www.comune.castelvetrano.tp.it e sulle locali testate giornalistiche on line;

Vista la legge n. 353/2000;

Visto l'art. 38 della Legge 142/90 e successiva L. R. 48/91 e s.m.i.;

Visto il D. L.vo n. 267/2000;

Vista la L. R. n. 16 del 06/04/1996;

Vista la L. R. n. 14/98;

Vista la L. R. n. 14 del 14/04/2006;

Vista l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3606/2007;

Visti gli art. 449 e 650 del C.P.;

Visti gli artt. 14 e 29 del Codice della Strada - D. Lgs. 30 Aprile 1992, n.285;

Visto il Decreto Legislativo 02 gennaio 2018, n. 1 - Codice della Protezione Civile;

O R D I N A

ART. 1

Obblighi e divieti

E' fatto obbligo, ai proprietari, affittuari, o a coloro che a qualsiasi titolo godono di terreni ricadenti in zone antropizzate e non, anche in terreni in genere non edificati, aree a verde in precario stato di manutenzione all'interno del Territorio Comunale, di procedere a propria cura e spese, entro il termine perentorio del 15 giugno 2022, al decespugliamento ed asportazione delle sterpaglie, rovi, fieno, rami e vegetazione secca in genere, rifiuti o di qualunque altro materiale di qualsiasi natura che possa essere fonte d'incendio; di effettuare in prossimità di fabbricati, strade pubbliche e private, ferrovie e lungo i confini di fondi in genere, al taglio di siepi vive, erbe e rami che si protendono sul ciglio stradale, allo sgombero dei rifiuti o di qualunque altro materiale di qualsiasi natura che possa essere fonte d’incendio.

E' fatto, altresì, obbligo a tutti i Soggetti sopra indicati, di provvedere, durante il periodo che va dal 15 giugno 2022 al 15 ottobre 2022, al mantenimento delle relative aree in condizioni tali da impedire tanto il proliferare di erbacce, sterpaglie e altre forme di vegetazione spontanea, quanto l'immissione di rifiuti di qualsiasi specie, sempre al fine di garantirne la sicurezza antincendio.

Nel sopra indicato periodo:

a) è fatto divieto in corrispondenza o in prossimità di terreni agricoli, aree arborate o cespugliate, nonché lungo le strade e, in genere, in tutte le altre aree sopra indicate, di accendere fuochi, usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono faville,fumare, gettare fiammiferi, sigari e sigarette e compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera con conseguente pericolo d’innesco;

b) dovranno essere preventivamente concordati nei terreni soggetti a particolari vincoli di tutela ambientale, paesaggistica ed archeologica e così via aree di protezione preriserve e riserve R.N.O. Fiume Belice, Parco Archeologico di Selinunte, Aree boscate e Diga Delia, inclusi i siti di interesse comunitario, zone di protezione speciale e così via – gli interventi di ripulitura o apertura di viali parafuoco con gli Enti e l’Autorità territorialmente competenti alla loro gestione e vigilanza;

c) hanno l’obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l’area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 30,00, i concessionari di impianti esterni di G.P.L. e gasolio, in serbatoi fissi, e/o d’uso domestico, fatte salve disposizioni che impongono maggiori distanze;

d) sono consentite le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli ed in quantità giornaliere non superiori a 3 metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all’art. 185 comma I lett. f) del d. lgs. 03 apr. 2006, n. 152 effettuate nel luogo di produzione, in quanto costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. E’ fatta salva la facoltà di sospendere differire o vietare la combustione del materiale sopra indicato all’aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli ed in tutti i casi in cui da tali attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana.

Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalla Regione Siciliana, la combustione di residui vegetali, agricoli e forestali è sempre vietata.

ART. 2

Modalità esecutive

Gli interventi di pulitura di cui sopra, devono in genere essere estesi a tutta l'area interessata, compresi i cigli stradali (o i margini dei marciapiedi) fronteggianti la proprietà privata comprese le scarpate. Tuttavia, ferma restando la pulizia dei cigli stradali e delle scarpate, e la responsabilità in capo ai soggetti di cui all'art. 1 di attivare tutti gli accorgimenti atti a scongiurare l'innesco di incendi radenti, nei terreni di estensione superiore a mq. 3.000 (tremila), e qualora le relative dimensioni lo consentano, è ammessa, in sostituzione della pulizia dell'intera area, l'apertura di viali parafuoco avente le seguenti larghezze:

Ø non inferiore a mt. 10,00 nei terreni pianeggianti;

Ø non inferiore a mt. 20,00 nei terreni terrazzati o con pendenza uguale o superiore al 20%;

Ø non inferiore a mt. 50,00 nei terreni con pendenza superiore al 50%;

Ø distanti almeno metri 10,00 (dieci) dal confine con le proprietà limitrofe;

Ø distanti almeno metri 10,00 (dieci) in corrispondenza dei confini su strada (anche se trattasi di strade vicinali, trazzere, etc.) e confini in prossimità di alberi di alto fusto;

Ø distanti almeno mt. 3,00 da fabbricati;

Ø distanti almeno mt. 5,00 da serbatoi di GPL o di altre sostanze infiammabili.

Nei terreni ricadenti in zone soggette a particolari vincoli di tutela ambientale (zone di rispetto di parchi, etc.), gli interventi di ripulitura dovranno essere preventivamente concordati con il Distaccamento Forestale territorialmente competente.

Il materiale di risulta derivante dalla ripulitura dei terreni e/o dalla realizzazione dei viali parafuoco, dovrà essere adeguatamente smaltito (con esclusione categorica del suo abbandono all'interno della stessa area o al di fuori di essa, pena l'applicazione delle sanzioni di legge di cui al Decreto Legislativo n. 152/06 - T.U.A.) mediante conferimento differenziato presso appositi centri.

ART. 3

Estensione degli obblighi

Nel caso di aree intestate a più proprietari, gli obblighi di cui all'art. 1 e le modalità di cui all'art. 2 fanno carico a ciascuno di essi, i quali, ancorché collettivamente, potranno provvedervi tanto individualmente (ove fossero in grado di dimostrare il materiale possesso esclusivo di una ben definita porzione dell'area, benché non ancora di fatto frazionata) quanto rappresentativamente (per conto di tutti i comproprietari), purché si provveda, nell'una e nell'altra eventualità, e tramite apposita documentazione, ad informare tempestivamente della circostanza gli uffici della Polizia Municipale e/o le forze dell’ordine, fatta salva, in caso di inadempienza di tale mancata preventiva comunicazione, l'applicazione individuale delle relative sanzioni ed implicazioni penali di cui al successivo art. 5 lett. a).

Tali obblighi fanno altresì carico, nelle more del perfezionamento dei relativi atti e procedure catastali, agli eredi legittimi (o ai tutori degli stessi) di proprietari non più viventi, nonché ai nuovi proprietari od ai legali rappresentanti di società, cooperative, etc. che avessero nel frattempo rilevato la proprietà dei relativi immobili, laddove, però, i precedenti proprietari siano in grado di esibire valida documentazione in merito.

I lavori di pulizia, di bonifica dei terreni o bordi stradali devono essere limitati all’asportazione di piante secche, rovi od altro materiale infiammabile. Devono essere in ogni caso preservati gli alberi di qualsiasi specie, purché vitali, nonché gli arbusti aventi funzione produttiva od ornamentale ovvero di protezione e difesa del suolo.

ART. 4

Procedimento amministrativo

Al fine di consentire un razionale ed efficace controllo territoriale da parte degli Organi preposti (anche in relazione alle responsabilità imputabili in caso di incendi), i Soggetti obbligati agli adempimenti di cui all'art. 1 che abbiano provveduto alla loro esecuzione entro il termine indicato (15 giugno 2022) sono tenuti a darne comunicazione alla Polizia Municipale di Castelvetrano, entro e non oltre giorni 7 successivi a tale termine.

Decorso il termine indicato all'art. 1, il semplice accertamento e/o avviso “anche per le vie brevi”, sui luoghi etc. da parte degli Organi elencati al successivo art. 8, della mancata attuazione degli obblighi sanciti dalla presente ordinanza (sempreché la relativa area non sia stata nel frattempo interessata da incendio sviluppatosi o propagatosi per evidente inosservanza dei suddetti obblighi, nel qual caso si attueranno direttamente le procedure sanzionatorie di cui all'art. 5 lett.

b), costituirà titolo per l'avvio del procedimento nei confronti dei Soggetti inadempienti, con formulazione di diffida ad adempiervi entro un breve termine (da 3 a 10 giorni, secondo la gravità della situazione valutata dai citati Organi) e con obbligo di comunicare l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti, pena la sanzione di cui all'art. 5 lett. a). Nel caso, prevedibile, della materiale impossibilità di sottoporre a verifica tutti i luoghi oggetto delle predette diffide, la mancata comunicazione di cui sopra - in quanto finalizzata alla loro verifica selettiva e mirata - costituirà titolo per la constatazione d'ufficio dell'inottemperanza alla presente ordinanza, con l’applicazione delle relative sanzioni previste dal successivo art.

5.

ART. 5

Sanzioni

A carico dei Soggetti inadempienti individuati agli artt. 1 e 3, saranno applicate, in base ai relativi procedimenti amministrativi avviati dalla Polizia Municipale, e con le modalità di cui all'art. 16 della Legge 24 novembre 1981 n. 689 , le seguenti sanzioni:

a) in caso di mancata comunicazione, entro il termine assegnato, dell'avvenuto adempimento degli interventi intimati con la diffida di cui all'art. 4, tale da pregiudicare l'esercizio delle verifiche mirate sui luoghi da parte degli organi preposti a ciò, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria di € 50,00 in conformità all'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000 (doppio del minimo della somma all'uopo prevista), anche se successivamente dovesse accertarsi l'avvenuto adempimento, ferma restando, nel caso contrario, la trasmutazione di tale sanzione in quella di cui al punto successivo;

b) in caso di accertata inottemperanza alle direttive di cui all'art. 2, commi 1, 2 e 3, della presente ordinanza, assimilando ciò all'abbandono o deposito di rifiuti pericolosi, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria di € 600,00 ai sensi dell'art. 255 del D. L.vo n. 152/06 (doppio del minimo della somma all'uopo prevista), e contestuale informativa alla Prefettura di Trapani ed all'Autorità Giudiziaria (art. 650 C.P.) per i successivi provvedimenti consequenziali, oltre all'intervento sostitutivo dell'Ente, in danno economico dei Soggetti inadempienti, ove sia valutato il grave pregiudizio per la pubblica incolumità;

c) in caso di mancata rimozione di siepi, erbe e rami che si protendono sulla sede o sul ciglio di strade adibite al pubblico transito (ivi compresi i bordi dei marciapiedi), verrà applicata la sanzione pecuniaria amministrativa di € 173,00 ai sensi dell'art. 29 del Codice della Strada, così aggiornata in applicazione del D.L.vo n. 285 del 30/04/1992;

d) per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato, sarà elevata una sanzione pecuniaria che va da € 51,00 ad € 258,00 cosi come previsto dall’ art. 40, comma 3 della legge regionale 06 aprile 1996, n. 16;

e) in caso di accertata esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio durante il periodo di cui al comma II dell'art. 1, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore ad € 1.032,00 e non superiore ad € 10.329,00, ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 353 del 21 novembre 2000, salvo quant'altro previsto in materia penale, specie nell'eventualità di procurato incendio;

f) chiunque non ottemperi all’obbligo della costante pulizia delle aree incolte, sarà punito con una sanzione da € 25,00 ad € 500,00 prevista dall’art.7/bis del T.U.E.L.;

Per i terreni oggetto di incendio, si rimanda alle ulteriori sanzioni, divieti e prescrizioni di cui all'art. 10 della L. n. 353/2000.

L'abbandono di rifiuti nelle predette aree resta disciplinato dalla normativa contenuta nella parte IV del Decreto Legislativo n. 152/06 T.U.A., ed in particolare dall'art. 192 del predetto Decreto Legislativo, il quale prevede la rimozione degli stessi in caso di accertata violazione.

ART. 6

Responsabilità civile e penale

Gli inadempienti saranno responsabili, civilmente e penalmente, dei danni che si dovessero verificare a seguito di incendi, a persone e/o beni mobili e immobili per l'inosservanza della presente Ordinanza ai sensi degli artt. 423, 423 bis, 424, 425, 449 e 650 del C.P..

ART. 7

Collaborazione dei cittadini

Chiunque avvisti un incendio è obbligato a darne immediata comunicazione ai Vigili del Fuoco o al Servizio Antincendio Boschivo del Corpo Forestale o alla Polizia Municipale, fornendo le indicazioni necessarie per la sua individuazione ai seguenti numeri telefonici:

112 Numero di Emergenza Unico

115 Vigili del Fuoco Trapani

0924-902222 Vigili del Fuoco distaccamento di Castelvetrano

1515 Servizio Antincendio Boschivo Corpo Forestale

0924-907238 Servizio Antincendio Boschivo Corpo Forestale distacc. Castelvetrano

0924-45206 Comando di Polizia Municipale di Castelvetrano

0924-909111 Comune di Castelvetrano

0924-901510 Stazione Carabinieri Castelvetrano

0924-908411 Commissariato P. S. Castelvetrano

0924-45422 Tenenza Guardia di Finanza

ART. 8

Collaborazione degli Uffici

È fatto obbligo ai Responsabili delle Direzioni Organizzative porre in essere le procedure e gli atti necessari a prevenire ed evitare i danni ed i pericoli correlati all’evento emergenziale da rischio di incendi e da rischio di incendi di interfaccia come di seguito indicato:

Ø l’Ufficio di Protezione Civile del Comune, inteso come struttura unica e collaborante, diventa parte integrante e funzionale della Protezione Civile stessa assumendo una responsabilità del personale e dei mezzi in dotazione dell’Ente per le rispettive competenze dei vari settori e servizi della struttura comunale;

Ø Direzione IV “SICUREZZA E VERDE PUBBLICO” e Direzione V “LAVORI PUBBLICI”

provvedere alla manutenzione delle aree e Ville Comunali con la realizzazione di viali parafuoco, pulizia dei cigli stradali, aree di sosta, aree di verde pubblico, aree di pertinenza di edifici strategici (scuole, immobili comunali, campi sportivi, cimitero comunale etc.);

Provvede, altresì a comunicare, agli organi competenti, i dati identificativi dei proprietari e/o conduttori, dei terreni attraversati dal fuoco, elementi catastali e perimetrazione dell’area.

Inoltre in caso di inottemperanza dei soggetti di cui all’art.1, laddove necessario ed in via sostitutiva, il responsabile del servizio verde pubblico interverrà con mezzi e dipendenti dell’ente “verde pubblico”e/o tramite Imprese agricole qualificate convenzionate e/o Ditte iscritte all’albo di fiducia, acconsentendo alla messa in sicurezza delle aree a rischio incendi. In tal caso le spese sostenute dalla A. C. saranno a totale carico dei proprietari inadempienti, ai quali sarà notificato nei modi di legge, l’importo complessivo dei lavori effettuati ai fini del ristoro costi.

Ø Direzione VI “SERVIZI A RETE E SERVIZI AMBIENTALI

Provvedere con i mezzi in dotazione al servizio: autobotte, personale pronta reperibilità e tecnico, servizi manutentivi etc.:

- alle attività di bonifica ambientale delle zone attraversate dal fuoco e conseguente smaltimento dei rifiuti;

- alla messa in sicurezza di tutti gli impianti a rete (rete idrica, rete fognante, illuminazione pubblica) e delle aree di pertinenza vulnerabili al rischio di incendi di interfaccia;

Ø Direzione VII “URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA E INNOVAZIONE”

Provvedere all’aggiornamento annuale del catasto incendi – aree percorse dal fuoco, acquisendo i dati comunicati dalla Polizia Municipale e quelli acquisiti nella banca dati del Sistema Informativo Forestale della Regione Siciliana (SIF)

Ø Corpo Polizia Municipale

Svolge accertamenti necessari in materia di tutela dell’igiene della salute e dell’ambiente in generale, preventivamente ha l’obbligo di appurare in caso di inosservanza della presente Ordinanza, l’applicazione delle sanzioni previste all’art.5.

ART. 9

Organi incaricati dell'esecuzione

(in ambito dei reati ambientale inclusi gli incendi)

La Polizia Municipale è responsabile in materia di territorio e tutela ambientale. Si precisa, inoltre, che i reati in materia ambientale sono di competenza della Polizia Giudiziaria, senza distinzioni settoriali e di specializzazione. Pertanto la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Guardia di Finanza, il Corpo Forestale, possono procedere a prescindere se esistano altri Corpi con espressa competenza a particolari settori ambientali, quindi, tutti gli organi di polizia giudiziaria, (P.G.), su propria iniziativa e/o segnalazione, hanno l’obbligo di prendere provvedimenti in ordine ad un reato ambientale inclusi gli incendi, nonché all'applicazione delle relative sanzioni di cui all’art. 5) e procedure connesse, entro i termini previsti dell'art. 14 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche.

ART. 10

Pubblicizzazione

Alla presente Ordinanza sarà data ampia pubblicità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente www.comune.castelvetrano.tp.it; sarà diffusa a mezzo organi di stampa e notificata, per le rispettive competenze, ai sotto elencati Enti ed Uffici:

§ Alla Prefettura di Trapani;

§ Alla Questura di Trapani;

§ Alla Polizia Municipale di Castelvetrano;

§ Alla Direzione IV “Sicurezza e Verde Pubblico”;

§ Alla Direzione V “Lavori Pubblici”;

§ Alla Direzione VI “Servizi a Rete e Servizi Ambientali”;

§ Alla Direzione VII “Urbanistica Edilizia Privata e Innovazione”;

§ Al Comando Stazione Carabinieri di Castelvetrano;

§ Alla Compagnia Carabinieri di Castelvetrano;

§ Al Commissariato di P.S. di Castelvetrano;

§ Alla Tenenza della Guardia di Finanza di Castelvetrano;

§ Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Trapani

§ Al Distaccamento del Corpo Forestale di Castelvetrano;

§ Al Distaccamento Vigili del Fuoco di Castelvetrano;

§ Al Dipartimento Regionale della Protezione Civile di Palermo - Servizio per la Provincia di Trapani;

§ Libero Consorzio Comunale di Trapani;

§ Parco Archeologico Marinella di Selinunte;

§ Al Genio Civile di Trapani - Demanio fluviale e marittimo;

§ All’ANAS S.p.A. di Trapani;

§ Alla Reti Ferroviarie Italiane S.p.A.(Direzione Compartimentale - Piazza Cairoli, 5 - 90123 PA);

§ Alla Reti Ferroviarie Italiane S.p.A. distaccamento di Castelvetrano.

ART. 11

Decorrenza e validità

La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed ha validità per il periodo compreso dal 15 giugno al 15 di ottobre di ogni anno, fatte salve sopravvenute disposizioni di leggi, nazionali, regionali, ed eventuali proroghe dettate da esigenze riconducibili al perdurare di condizioni di siccità o di pericoli di incendio, fermo restando l'obbligo, anche al di fuori del periodo previsto dall'art. 1, del mantenimento della pulizia dei terreni per mitigare i rischi di natura igienico-sanitaria.

Avverso la presente ordinanza è ammesso:

- ricorso gerarchico dinanzi al Prefetto di Trapani entro 30 giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.castelvetrano.tp.it

- ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. di Palermo entro 60 giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.castelvetrano.tp.it

- Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, nei modi e termini di cui all’art. 23 dello Statuto della Regione Siciliana approvato con R.D. n. 445 del 15 maggio 1946, convertito in legge Costituzionale n. 2 del 26/02/1948, nei termini e nei modi previsti dall’art. 4 comma 4 del D. Lgs. N. 854 del 06/05/1948 e degli artt. 8 e seguenti del D. P. R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Castelvetrano, 18/05/2022

Il Comandante P. M.

Dott.ssa Rosaria Raccuglia

F.to Rosaria Raccuglia

Il Sindaco

Dott. Enzo Alfano

F.to Enzo Alfano

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