Prevenzione ed il controllo delle malattie trasmesse da insetti e, in particolare, da zanzare tigri e comuni

Il sindaco Alfano ha amesso un'ordinanza a tutela della salute pubblica per prevenire e controllare malattie infettive

Redazione Prima Pagina Castelvetrano
Redazione Prima Pagina Castelvetrano
19 Aprile 2024 11:55
Prevenzione ed il controllo delle malattie trasmesse da insetti e, in particolare, da zanzare tigri e comuni

- si rende necessario intervenire a tutela della salute pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all’uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della Zanzara Tigre (Aedes albopictus) e della Zanzara Comune (Culex pipiens);

- le specifiche caratteristiche biologiche e l’aggressività di tali zanzare nei confronti dell’uomo e degli animali, con spiccata attività di puntura nelle ore diurne e nei luoghi all’aperto anche in spazi urbanizzati, possono provocare molestia, nonché potenziali effetti sulla salute;

- in Italia nel 2007 e nel 2017 si sono manifestate epidemie di febbre da Chikungunya, e nel 2018 si sono verificati numerosi casi di West Nile in Europa;

- l’Italia risulta essere una Nazione ancora interessata da eventi che rappresentato situazioni di emergenza sanitaria direttamente collegabili alle zanzare, vettori accertati di arbovirosi;

- nel corso dell’estate 2020, come riferito dall’Istituto Superiore della Sanità, sono stati registrati in Veneto casi di autoctoni di Dengue;

- i casi di Dengue al momento sono in aumento particolarmente a carico delle Regioni delle Americhe, tuttavia, le arbovirosi in Italia costituiscono una concreta ed effettiva minaccia per la salute dei cittadini che determina l’opportunità di provvedere per scopi precauzionali alla regolamentazione e all’imposizione di prescrizioni idonee a prevenirne e limitarne la diffusione;

- che il più efficace intervento per la prevenzione di queste malattie è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e adeguati trattamenti larvicidi, per le quali non sono necessarie precauzioni particolari in merito alla protezione di orti, animali domestici o chiusura di finestre;

- i trattamenti contro le zanzare adulte, comportano l’immissione nell’ambiente di sostanze tossiche che sono da considerare fonte di rischio per la salute pubblica ad elevato impatto ambientale, pertanto, non devono essere utilizzati a scopo preventivo né a calendario, ma, ove necessario, all’interno di una logica di lotta integrale basata prioritariamente sull’eliminazione dei focolai di sviluppo larvale e, comunque, sempre a seguito di verifica del livello di infestazione presente mediante un sistema di monitoraggio;

- in conformità alla Direttiva Comunitaria 2009/28/CE, recepita con il D.lgs 150/2021 e ss.mm.ii. concernente l’utilizzo sostenibile dei pesticidi, al fine di tutelare la salute pubblica e l’ambiente, con particolare riguardo agli insetti impollinatori, è emersa la necessità di monitorare i trattamenti contro le zanzare adulte in ambito privato;

DATO ATTO che:

- i provvedimenti di prevenzione e gli interventi larvicidi se attuati nelle sole aree pubbliche non sono sufficienti a contenere l’infestazione e che soltanto con l’intervento dei privati nelle aree di competenza, si riuscirà a mantenere a livelli accettabili dal punto di vista della molestia e a ridurre al minimo i rischi sanitari dovuti alla presenza dell’Aedes Albopictus (zanzara tigre) e della Culex Pipiens (zanzara comune);

- per contrastare la diffusione delle zanzare, quando si manifestano casi sospetti o accertati di arbovirosi o in situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza correlati a rischi sanitari, l’Amministrazione provvede ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche;

- congiuntamente all’adozione del presente provvedimento l’amministrazione nell’ambito delle misure necessarie a contenere e diminuire il fenomeno infestante intende realizzare nell’anno 2024 una campagna di comunicazione per informare e sensibilizzare i cittadini sui corretti comportamenti da adottare per contrastare l’infestazione;

VISTI:

- la Circolare del Ministero della Salute prot. 0008795 del 21.03.2024 con la quale, nel comunicare le raccomandazioni atte a ridurre il rischio di trasmissione autocnona di virus Dengue, ha invitato le Regioni e la P/A a predisporre il complesso delle misure necessarie previste dal PNA 2020-2025;

- la nota dell’Assessorato Regionale alla Salute, Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico – Servizio 4, con la quale è stata trasmessa a tutti i Direttori Sanitari della ASP della Regione, ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione e ai Direttori dei Servizi di Epidemiologia, parot/Serv. 4 n. 11269 del 25.03.2024, la circolare del Ministero della Salute anzidetta;

- la nota dell’ASP di Trapani, Dipartimento di Prevenzione, U.O.C. Sanità Pubblica, Epidemiologia o Medicina Preventiva (S.P.E.M.P.) assunta al protocollo generale del comune di Castelvetrano in data 03.04.2024 al n. 21671 con la quale anche il comune di Castelvetrano è stato invitato a predisporre il complesso delle misure previste dal Piano Nazionale di Prevenzione, sorveglianza e risposta alle arbovirosi atte a ridurre il rischio di trasmissione autoctona del virus Dengue;

- l’art. 50 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000, e successive modificazioni;

- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;

- l’art. 7 bis del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

- il D.lgs 14.03.2003 n. 65;

- l’art. 3 quater del D.lgs 3.04.1006, n. 152 “norme in materia ambientale”;

- la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 4753 del 14.02.2024 “innalzamento livello di allerta relativamente alla diffusione della dengue presso i punti di ingresso italiani”;

- la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 8083 del 14.03.2024 “Misure di vigilanza sanitaria nei confronti del virus della dengue. Chiarimenti alla circolare n. 4753 del 14.02.2024”;

- il Regolamento (EU) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso di Biocidi;

- la Direttiva comunitaria 2009/28/CE sull’utilizzo sostenibile dei pesticidi;

- il Regolamento della Comunità Europea del 05.04.2019 “piano nazionale integrato di prevenzione, sorveglianza e risposta al virus West Nile e Usuto – 2019”;

- il Piano Nazionale di Prevenzione, sorveglianza e risposta alle arbovirosi (PNA) 2020 – 2025;

ORDINA

A TUTTI I CITTADINI, ED AI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI, PROPRIETARI, AFFITTUARI, O CHE COMUNQUE ABBIANO L’EFFETTIVA DISPONIBILITÀ DI AREE ALL’APERTO DOVE ESISTANO O SI POSSANO CREARE RACCOLTE D’ACQUA METEORICA O DI ALTRA PROVENIENZA

Ognuno per la parte di propria competenza, di:

  • 1. evitare l’abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi anche occasionalmente acqua piovana, ed evitare qualsiasi raccolta d’acqua stagnante anche temporanea, al fine di evitare il formarsi di focolai di infezione;
  • 2. procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l’uso effettivo, allo svuotamento dell’eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell’acqua nei tombini;
  • 3.

    di sostituire l’acqua nei contenitori dei fiori nei cimiteri e nel caso di utilizzo di fiori finti riempire i contenitori con sabbia o sassi;

  • 4. di provvedere nel caso di fontane ornamentali, laghetti artificiali e simili, alla eventuale introduzione delle stesse di pesci larvivori (pesci rossi, gambusie, ecc.);
  • 5. di prosciugare completamente le piscine non in esercizio, qualora vengano ricoperte con teli è necessario svuotare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica l’acqua in essi eventualmente accumulatasi mediante pompaggio;
  • 6.

    di non utilizzare pneumatici come zavorre per teli plastici o per altra funzione che richieda la loro esposizione all’aperto, al fine di non favorire la proliferazione di zanzare nei ristagni d’acqua che si accumula nel loro interno;

  • 7. di convogliare in appositi apparati di scarico la condensa prodotta dagli impianti di climatizzazione;
  • 8. di provvedere nei cortili, nei terreni, nelle aree incolte o improduttive al taglio periodico dell’erba;
  • 9.

    di evitare innaffiamenti continui delle aree di pertinenza esterne alle proprietà per non favorire la proliferazione delle zanzare;

  • 10. di mantenere sgombri i cortili e le aree aperte, da sterpi e rifiuti, al fine di evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
  • 11. di mantenere in efficienza le grondaie al fine di evitare la eventuale formazione di ristagni d’acqua;
  • 12. di evitare la formazione di raccolte d’acqua, anche in luoghi poco accessibili o nascosti quali sotterranei, cantine, intercapedini, vespai, ecc;
  • 13.

    di pulire bene i vasi prima di portarli all’interno in quanto l’abitudine di portare le piante al riparo è una delle cause che generano la schiusa delle uova;

  • 14. di mantenere in efficienza le condotte di scarico presenti nei giardini, nei cortili e negli spazi condominiali, effettuando la dovuta pulizia periodica;
  • 15. trattare l’acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, e qualunque altro contenitore non eliminabile (comprese fontane e piscine non in esercizio) ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida.

La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta, provvedendo alla ripetizione del trattamento in caso di pioggia. Devono essere trattati anche i tombini che non sono all’aperto, ma sono comunque raggiunti da acque meteoriche o di altra provenienza (ad esempio quelli presenti negli scantinati e i parcheggi sotterranei, ispezionando anche i punti di raccolta delle acque provenienti dai “grigliati”). In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità;

  • 16.

    tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, da sterpi, e rifiuti di ogni genere, e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;

  • 17. assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all’aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica;
  • 18. all’interno dei cimiteri, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida; in alternativa l’acqua del vaso deve essere trattata con prodotto larvicida ad ogni ricambio.

    In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all’aperto. Inoltre, tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli innaffiatoi o simili) dovranno essere capovolti o sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d’acqua in caso di pioggia;

  • 19. i conduttori di serre, vivai, esercizi di commercio di piante e fiori ed attività similari, devono attuare una lotta antilarvale correttamente programmata al fine di contrastare la proliferazione delle zanzare autoctone e l’introduzione di zanzare di specie esotiche;
  • 20.

    di effettuare i trattamenti contro le zanzare adulte nelle aree verdi di pertinenza, solo in presenza di manifeste condizioni infestazione e comunque solo dopo avere effettuato idonei trattamenti preventivi utilizzando specificatamente prodotti autorizzati per la lotta alle zanzare e registrati allo scopo presso il Ministero della Salute.

  • Poiché l’impiego in aree esterne di atomizzatori e nebulizzatori può essere responsabile della creazione di una deriva incontrollata di prodotti insetticidi verso aree dove l’intervento di disinfestazione non sia previsto, non sia richiesto, ovvero non sia necessario, l’impiego di tali attrezzature deve essere reso quanto più possibile razionale e volto a limitare il verificarsi di deriva incontrollata, ampiamente pubblicizzato previa affissione di cartelli di avviso

ORDINA ALTRESI’

  • 1.

    ai proprietari e detentori di animali, sia d’affezione che zootecnici, di provvedere a mantenere in stato di efficienza tutti gli impianti e i depositi idrici, compresi quelli situati negli spazi aperti;

  • 2. ai Consorzi e agli Enti che gestiscono comprensori e ai proprietari degli edifici destinati ad abitazione ed altri usi, di curare lo stato di efficienza di tutti gli impianti di raccolta delle acque esistenti nei fabbricati e nei locali annessi, evitando accuratamente ogni accumulo, anche temporaneo, di acqua stagnante;
  • 3.

    Ai responsabili dei cantieri fissi e mobili di evitare raccolte idriche in aree di scavo, bidoni ed altri contenitori o, qualora l’attività richieda la necessaria presenza e disponibilità di contenitori con acqua, di dotarli di copertura ermetica oppure di svuotarli completamente con periodicità non superiore ai cinque giorni;

  • 4. A tutte le attività agricole, a conduttori degli orti e degli appezzamenti di terreno, di privilegiare l’annaffiatura diretta tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamene dopo l’uso e di chiudere con coperchi a tenuta o con rete zanzariera fissata e ben tesa gli eventuali serbatoi d’acqua;
  • 5.

    A tutti i proprietari, gestori e conduttori di vivai, serre, depositi di piante e fiori, di attuare una lotta antilarvale correttamente programmata al fine di contrastare la proliferazione delle zanzare autocnone e l’introduzione di zanzare di specie esotiche;

  • 6. A tutti i proprietari e responsabili di depositi, di attività industriali, artigianali e commerciali che utilizzano spazi aperti, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero, di adottare tutti i provvedimenti per evitare la raccolta d’acque;
  • 7.

    Agli amministratori di condominio di comunicare, entro il 30 giugno 2024, al comune (pec: protocollo@pec.comune.castelvetrano.tp.it ) e all’ASP Trapani – U.O.C. Sanità Pubblica, Epidemiologica e Medicina Preventiva (pec: dipartimento.prevenzione@pec.asptrapani.it ), l’elenco dei condomini da loro amministrati per i quali sia stato attivato un programma di lotta anti-larvale per il controllo della diffusione della zanzara (la cadenza degli interventi, il nome dei prodotti impiegati e della Ditta che ha eseguito l’attività che deve essere regolarmente iscritta alla Camera di Commercio);

  • 8.

    Ai soggetti privati di potere procedere al trattamento contro le zanzare adulte nelle aree verdi di pertinenza, tramite operatori di ditte di disinfestazione, appositamente formati, solo in presenza di manifeste condizioni d’infestazione con elevato disagio e, comunque, solo dopo avere effettuato idonei trattamenti preventivi; l’intervento deve essere comunicato al comune (pec: protocollo@pec.comune.castelvetrano.tp.it ) e all’ASP Trapani – U.O.C.

    Sanità Pubblica, Epidemiologica e Medicina Preventiva (pec: dipartimento.prevenzione@pec.asptrapani.it ) ;

  • 9. Ai responsabili tecnici delle ditte specializzate e abilitate all’effettuazione dei servizi di disinfestazione di ispezionare e valutare con attenzione le condizioni delle aree esterne degli edifici al fine di motivare la necessità di attuare una strategia di lotta integrata per il controllo delle diffusione delle zanzare, compilando uno specifico verbale di sopralluogo controfirmato dal committente di cui dovrà essere inviata copia al comune all’indirizzo pec protocollo@pec.comune.castelvetrano.tp.it e all’ASP Trapani – U.O.C.

    Sanità Pubblica, Epidemiologica e Medicina Preventiva (pec: dipartimento.prevenzione@pec.asptrapani.it;

  • 10. Alla ditta specializzata, incaricata di effettuare il trattamento adulticida, di darne comunicazione almeno 5 giorni prima mediante l’affissione di appositi cartelloni (allegato “A” ) nell’area oggetto di trattamento, al fine di garantire la massima trasparenza e le informazioni alla popolazione interessata;
  • 11.

    Alla ditta specializzata incaricata di effettuare il trattamento adulticida è vietato utilizzare:

  • - prodotti classificati pericolosi per la salute ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (detto Reg. CLP) in particolare per gli aspetti di cancerogenesi, mutagenicità o tossicità per la riproduzione di categoria 1 e 2 e Sensibilizzanti di categoria 1 e che riportano sulla etichetta le indicazioni di pericolo H (da 300 a 399), o le “Informazioni supplementari sui pericoli per la salute” EUH029 - EUH031 - EUH032 - EUH066 - EUH070 - EUH071- EUH208
  • - prodotti con proprietà di Interferenti Endocrini;
  • - prodotti classificati Molto Tossici per l’Ambiente acquatico con pittogramma di pericolo GHS 09;
  • - prodotti riconosciuti pericolosi per le api;
  • 1.

    prodotti fitosanitari vietati in ambiente frequentato dalla popolazione o da gruppi vulnerabili previsto dal punto A 5.6 del DM 22/01/2014;

  • 12. la ditta specializzata incaricata di effettuare il trattamento adulticida è tenuta a sottostare agli obblighi e alle prescrizioni previste per tali interventi.

In particolare:

  • - effettuare i trattamenti nelle ore crepuscolari – notturne, o nelle prime ore del mattino;
  • - evitare che persone e animali vengano a contatto con l’insetticida irrorato allontanandoli dalla zona del trattamento prima di iniziare l’irrorazione;
  • - accertarsi della avvenuta chiusura di porte e finestre;
  • - non direzionare la nube irrorata su alberi da frutta, e non irrorare qualunque essenza floreale, erbacea, arbustiva ed arborea durante il periodo di fioritura, dalla schiusura dei petali alla caduta degli stessi, nonché sulle piante che producono melata;
  • - in presenza di apiari nell’area che s’intende trattare o nelle aree limitrofe alla stessa, entro una fascia di rispetto di almeno 300 m, l’apicoltore deve essere avvisato con un congruo anticipo, in modo che possa provvedere a preservare gli apiari con le modalità che riterrà più opportune;
  • - coprire, o lavare dopo il trattamento, arredi e suppellettili presenti nel giardino;
  • - non irrorare laghetti, vasche e fontane contenenti pesci o che servano da abbeveratoio per animali di ogni genere, oppure provvedere alla loro copertura con appositi teli impermeabili prima dell’inizio dell’intervento;
  • - far frequentare l’area trattata soltanto dopo almeno 2 giorni dall’irrorazione;
  • - se nell’area sono presenti orti evitare il consumo di frutta e verdura per almeno 3 giorni, o quantomeno se ne consiglia un accurato lavaggio prima del loro consumo; si consiglia di coprire le verdure dell’orto con un telo impermeabile durante i trattamenti;

AVVERTE

ü che la responsabilità per le inadempienze alla presente ordinanza è attribuita ai proprietari o ai conduttori dell’area che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui esse saranno riscontrate, nonché alle imprese per gli aspetti riguardanti le modalità di esecuzione dei trattamenti;

ü che le violazioni alla presente ordinanza, quando non costituiscano violazioni di altre leggi o regolamenti, sono accertate e sanzionate nella misura non inferiore ad Euro 50,00 e non superiore a Euro 500;

ü La presente Ordinanza sia adeguatamente pubblicizzata

DISPONE

  • - che il presente provvedimento è in vigore dal 15 aprile al 31 ottobre di ogni anno; riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti meteoclimatici in atto;
  • - che all’esecuzione, alla vigilanza sull’osservanza delle disposizioni della presente ordinanza e all’accertamento ed erogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza: il Corpo di Polizia Municipale, l’ASP, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;
  • - l’invio della presente ordinanza a mezzo PEC ai seguenti destinatari:
  • Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico – pec: dipartimento.attivita.sanitarie@certmail.regione.sicilia.it
  • All’ufficio Messi per la pubblicazione all’Albo on-line dell’Ente e sulla home page del sito istituzionale
  • Comune.

La validità del presente atto è a tempo indeterminato ed entra in vigore al momento della sua pubblicazione all’Albo Pretorio.

Allegati alla presente ordinanza:

- Allegato “A” avviso di trattamento Adulticida in area privata

La presente Ordinanza sarà pubblicata per quindici giorni consecutivi:

- All’Albo Pretorio on-line del Comune;

- Sul sito web istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente

l Responsabile della V Direzione Il Sindaco

F.to Dott. Vincenzo Caime F.to Enzo Alfano

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