L’avvocato Rizzo risponde:Danni derivanti da buca sul manto stradale, chi risarcisce?

Redazione Prima Pagina Castelvetrano
Redazione Prima Pagina Castelvetrano
24 Febbraio 2020 08:12
L’avvocato Rizzo risponde:Danni derivanti  da  buca sul manto stradale, chi risarcisce?

Quante volte circolando sulle strade delle nostre cittadine ormai divenute colabrodi a causa di cattiva manutenzione abbiamo rotto una gomma, un cerchione o peggio ancora siamo caduti con la moto procurandoci anche lesioni personali . Vediamo in questi casi chi ha obbligo di risarcirci. In termini generali, la normativa civilistica obbliga al risarcimento del danno colui che procura un danno ingiusto ad altri (art. 2043 c.c.) e statuisce la responsabilità oggettiva in capo al custode di una cosa o al relativo proprietario per i danni procurati dalla cosa stessa (art.

2051 c.c.). Ci sono delle circostanze in cui pero' tali obblighi sono scemati esonerando la P.A. da responsabilita'. L’esclusione della responsabilità per la cattiva manutenzione dell’asfalto si verifica in presenza di : - caso fortuito, quando, cioè, il danno sia procurato da un evento improvviso, imprevedibile, che non dipende dalla volontà o dalla colpa del proprietario della strada ad esempio una buca formatasi improvvisamente a causa di una frana . - Se il danneggiato conosce la strada ed è consapevole della presenza di pericoli; -Se la strada è in condizioni di palese dissesto: l’automobilista che sceglie di percorrere ugualmente tale via, lo farà a proprio rischio e pericolo; -Se l’automobilista ha una guida veloce oppure è distratto.

Ma attenzione in relazione a tale ultimo aspetto, però, una recente pronuncia della Suprema Corte (Cass. civ., Sez. III, 28 luglio 2017, n. 18753) ha chiarito che il semplice accertamento dell’eccesso di velocità da parte dell’automobilista non esclude che questi possa aver diritto al risarcimento per la buca stradale se risulta che, anche tenendo un’andatura adeguata, questi avrebbe ugualmente subito il danno. Analizziamo adesso alcuni dei casi in cui la responsabilita' della P.A. ente proprietario della strada e' palese e vige per la stessa l' obbligo del risarcimento.

Il risarcimento è sempre dovuto: -quando la buca è nascosta costituendo insidia stradale per cui e' difficilmente percepibile. Ne consegue che, al momento del sinistro e con riferimento alle condizioni del manto stradale, non deve sussistere la concreta possibilità per il danneggiato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Il danneggiato, per ottenere il risarcimento, deve provare, altresì, possibilmente anche con materiale fotografico, l’esistenza di un effettivo dissesto del manto stradale.

Dalla documentazione fotografica, come ribadito anche dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. III, 30 novembre 2017, n. 28665), deve emergere anche la data in cui la stessa è stata scattata altrimenti non può costituire una valida . In ogni caso, pur in presenza di una buca occulta e difficile da scorgere, sarà sempre necessario che il danneggiato rispetti le regole di prudenza e diligenza, a pena di riconoscimento del concorso di colpa ex art. 1227 c.c.. In tal caso, secondo una recente ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione, spetta all’amministrazione dimostrare che il danneggiato non ha rispettato le regole di prudenza anche quando la buca è di grosse dimensioni e su una strada illuminata (Cass.

civ., sez. III, 13 marzo 2018, ord. n. 6034). In considerazione di quanto premesso nel caso di danni subiti a causa di buche sul manto stradale ecco cosa fare: 1) chiamare la polizia municipale o altra forza dell' ordine per stigmatizzare l' evento e redigere verbale 2)fare foto della buca e dei danni subiti al veicolo accompagnato da preventivo 3) in caso di danni fisici recarsi al pronto soccorso e farsi refertare 4) raccogliere dati anagrafici di testimoni presenti al fatto per eventuale successiva deposizione 5)RIVOLGERSI AD UNO STUDIO LEGALE PER OTTENERE IL RISARCIMENTO .

Avv. Giovanni Antonio Rizzo

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