L’avvocato Rizzo risponde: Contratti di locazione: sospensione dei canoni causa COVID 19

Redazione Prima Pagina Castelvetrano
Redazione Prima Pagina Castelvetrano
20 Aprile 2020 09:03
L’avvocato Rizzo risponde: Contratti di locazione: sospensione dei canoni causa COVID 19

Anzitutto, deve essere fatta chiarezza su di un punto: l’autonomia contrattuale cristallizzata in un contratto intervenuto tra privati non può essere normalmente derogata, sospesa o annullata da un atto avente forza di Legge. Tale atto potrà intervenire sulle norme generali che regolano una determinata fattispecie contrattuale, norme che saranno utili a colmare le lacune del negozio giuridico e che l’autonomia contrattuale delle parti ha volutamente, o meno, rimandato alla cosiddetta “disciplina di Legge”.

In questo periodo di situazione emergenziale dichiarata da Dpcm per far fronte a tale problema, è intervenuto il Legislatore con l’art. 91 del D.L. 18/2020. Con tale articolo, il Legislatore ha previsto, per ogni tipo di contratto o obbligazione (forniture di beni e servizi, appalti, contratti preliminari, etc.) fino a quando durerà il periodo emergenziale “Il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.” In sostanza e per quel che qui interessa, gli eventuali ritardi nel pagamento del canone durante la vigenza delle norme emergenziali non dovrebbero costituire e/o concorrere a determinare il grave inadempimento contrattuale, previsto dall’art.

1455 codice civile, ed idoneo a risolvere un contratto di locazione. L’eventuale azione di sfratto o di morosità promossa dal locatore potrebbe pertanto essere validamente opposta invocando la norma in esame, neutralizzandola. Il condizionale è d’obbligo e si rende necessario alla luce della genericità del tenore della norma in esame e dell’inciso in essa contenuto. La valutazione definitiva di siffatta condotta omissiva, posta in essere dal conduttore, è infatti rimessa esplicitamente dalla stessa norma alla discrezionalità del Giudice il quale avrà in sostanza il compito di valutare, caso per caso, la meritevolezza o meno del soggetto che invoca l’applicazione dell’“esimente” prevista dell’art.

91 D.L. 18/2020.   Avv. Giovanni Rizzo Studio legale Rizzo & partners

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