L’art. 91 del Decreto Legge, 17 marzo 2020, n. 18, impone al Giudice, in sede di contenzioso civile relativo agli inadempimenti contrattuali ex art. 1218 c.c., di valutare la situazione di grave emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19 valutandole quale causa di forza maggiore.Il debitore, dunque, potrà usufruire di notevoli tutele economiche e giudiziarie. vediamo come e in quali casi . Art. 1467 c.c.: “Nei contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili.
in tali casi la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall’art. 1458. La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell’alea normale del contratto. La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto” Art. 1256 c.c.: “L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile.
Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell’adempimento. Tuttavia l’obbligazione si estingue se l’impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell’obbligazione o alla natura dell’oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione. Questi sopra citati sono due dei casi in cui un imprenditore commerciale puo' trovarsi durante questo periodo emergenziale, ma ce ne sono anche altri che meritano tutela.
Se siete impossibilitati ad adempiere la prestazione contrattuale e avete timore che il creditore agisca per il recupero coattivo delle somme dovutegli o che incassi titoli ( assegni cambiali riba) a fronte di merce da voi invenduta causa emergenza potrete tramite Legale di fiducia ottenere le tutele previste dall' art 91 Dpcm. per ogni chiarimento potrete contattare il nostro studio legale saremo lieti di rispondere alle Vostre richieste . avv. Giovanni Rizzo