Poste Italiane ha diramato il seguente comunicato : Per le notifiche a mezzo posta, tenuto conto della impossibilità di effettuare il recapito a mano, a tutela della salute dei lavoratori e degli utenti, gli invii saranno direttamente depositati presso gli Uffici Postali e si darà corso agli adempimenti prescritti dall’art. 8 della legge 890/1982, con rilascio di “avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento”, (c.d. CAD). Tale operatività, adottata in emergenza sanitaria, sarà annotata altresì sull’avviso di ricevimento (Mod.
23L)”. Tale meccanismo,se condivisibile data l' emergenza, in realta' rende nulla ed illegittima la notifica vediamo perche'. Secondo il comunicato delle poste, i postini si limiteranno a inserire in cassetta l' avviso di deposito senza consegnare il plico raccomandato nonostante il destinatario sia a casa tra l' altro obbligatoriamente a casa dato periodo contingente . Tradotto in italiano il postino “finge” che in casa non ci sia nessuno. Tale finzione e' illegittima e rende nulla e illegittima la notifica ,perchè il destinatario non era in realta assente Secondo le Poste tale tipo di " consegna" sarebbe finalizzata a “contribuire alle misure di contenimento del virus COVID-19” “a tutela della salute dei lavoratori e degli utenti”.
Il fine e' condivisibile per carità, ma la modalita', scelta e', inefficace e illegittima. Inefficace perchè così si “tutela” il portalettere e non si tutela nè il destinatario (che dovrà recarsi all’ufficio postale), nè i dipendenti di Poste che lavorano negli uffici (che dovranno consegnare all’utente il plico), nè la collettività (perchè ci ritroveremo tutti quanti all’ufficio postale a ritirare le notifiche). la notifica sara' dunque illegittima perchè esiste una legge dello Stato (l.
890/1982) che disciplina le notifiche e che non consente a Poste di considerare assente chi invece è in casa. Cio' dara' adito a contenzioso giudiziario che ne seguirà in termini di invalidità delle notifiche che dovranno essere rifatte con allungamento di termini e possibile prescrizioni di multe cartelle esattoriali ed atti giudiziari. Avv. Giovanni Antonio Rizzo