L'Avv. Rizzo risponde: Che fare se il padrone di casa non fa le riparazioni?

la Cassazione è stata chiara sul tema, scoprite come comportarvi in caso di padroni di casa inadempienti

Redazione Prima Pagina Castelvetrano
Redazione Prima Pagina Castelvetrano
20 Dicembre 2021 09:33
L'Avv. Rizzo risponde: Che fare se il padrone di casa non fa le riparazioni?

Abitate in appartamento in affitto in cui avete subito infiltrazioni d'acqua e distacco parte intonaco dal soffitto?

Che fare se il padrone di casa non interviene per il distacco di intonaco dal soffitto dell’immobile e per gli altri lavori di manutenzione straordinaria?

La Cassazione con una recente sentenza ha suggerito due soluzioni in tali casi. La prima è una forma di autotutela in via civilistica; la seconda invece è una difesa che implica l’intervento della Procura della Repubblica attraverso una querela.

Analizziamoli singolarmente.

Abbandono dell’appartamento e interruzione dell’affitto.

La Cassazione ha più volte detto che l’inquilino non può interrompere il pagamento dell’affitto o di ridurne l’importo se nell’appartamento vi sono dei difetti di manutenzione o se il padrone di casa non provvede alle normali riparazioni su di lui spettanti.

Qualoraperò tali danni rendono l’immobile completamente inservibile e inabitabile,riducendone o limitandone l' uso pattuito, l’inquilino ben può lasciare l' immobile e smettere di versare l’assegno mensile. Si deve trattare di vizi talmente gravi da non rendere possibile il godimento del bene o limitarlo come, ad esempio, un impianto elettrico non a norma e a rischio folgorazione, l’assenza di riscaldamento o di acqua calda. Anche il caso del distacco dell’intonaco suscettibile di pregiudicare la sicurezza dell’inquilino può rientrare in questa ipotesi. Il conduttore dunque può farsi “giustizia da sé”: smettere di pagare l’affitto ed, eventualmente, l’asciare l’immobile senza bisogno di preavviso.

La querela per omessi lavori di manutenzione

Il proprietario di un appartamento in malora deve dunque intervenire immediatamente per eliminare le fonti di pericolo per terzi, In caso contrario, scatta il reato di omissione di lavori di manutenzione in edifici e costruzioni che minacciano rovina, reato , previsto dal codice penale all' art.677. La norma configura un semplice illecito amministrativo che diventa però penale se, dalla rovina della costruzione, deriva un pericolo per le persone. La pena è quella dell’arresto fino a sei mesi o dell’ammenda non inferiore a 309 euro.

Avv. Giovanni Antonio Rizzo

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