Cartelle tributi locali inviate con poste private, la Suprema Corte dice che sono nulle. Lo rivela l’avvocato Rizzo ed il comune di Castelvetrano trema

Redazione Prima Pagina Castelvetrano
Redazione Prima Pagina Castelvetrano
20 Gennaio 2020 15:27
Cartelle tributi locali inviate con poste private, la Suprema Corte dice che sono nulle. Lo rivela l’avvocato Rizzo ed il comune di Castelvetrano trema

L’avv. Giovanni Antonio Rizzo, nostro valente collaboratore che cura una rubrica di assistemza legale ci ha inviato una nota che potrebbe rimetterete in discussione le migliaia di cartelle che in questi giorni sono arrivate ai castelvetranesi. Una sentenza della suprema corte stabilisce la nullita' delle notifiche degli atti giudiziari e ingiunzioni pagamento tari tasi imu tarsi fatte dagli enti locali a mezzo poste private che non abbiamo autorizzazione . cio' rende nulle tutte le notifiche e da possibilita' di opporsi ad eventuali esecuzioni o pignoramenti.

Ovviamente ci aspettiamo una replica da parte dell’Ente Locale   Con la pronuncia della Sentenza n. 7, depositata in cancelleria lo scorso 7 gennaio 2019, la C.T.R. Lazio - Sede di Roma - ha fugato ogni possibile e residuale dubitanza in merito alla facoltà (esclusa) che la notifica eseguita da un operatore postale privato possa considerarsi valida e giuridicamente perfetta in assenza dell'apposito ottenimento della c.d. "licenza individuale speciale". I Giudici capitolini, nutrendosi dei principi di diritto già più volte affermati dalla Suprema Corte di Cassazione (ex plurimis, Cass., Ord.

07.09.2018, n. 21884), hanno condivisibilmente dichiarato inesistente la notifica eseguita dall'Ente postale privato "Nexive S.p.A.", in quanto non dotato della indispensabile "licenza individuale speciale" all'uopo rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico in ragione dei dettami e requisiti tutti disciplinati ed indicati nella Delibera n. 77/18/CONS e nel D.M. 19/07/2018 pubblicato in G.U. il 7 settembre 2018. Ebbene, magistralmente motivando la pronuncia qui in commento, il Collegio di seconde cure romano ha precisato che «il comma 57 dell'art.

1 della L. n. 124 del 2017» abrogativo, con decorrenza a far data dal 10 settembre 2017, dell'attribuzione in via esclusiva a "Poste Italiane S.p.A." dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni degli atti giudiziari, debba necessariamente essere «letto in combinato disposto con il comma 58 della citata norma». Sicché, in ossequio a quanto indicato dalla Corte, è da ritenersi che la P.A., per procedere alla notifica degli atti giudiziari e tributari, possa avvalersi dell'ausilio di "licenziatari privati" nel solo caso in cui costoro abbiano richiesto ed ottenuto dal Ministero la concessione della apposita "licenza individuale speciale" che comprovi il possesso dei requisiti di "affidabilità, professionalità ed onorabilità" richiesti dalla legge per la fornitura dei servizi di cui trattasi, a nulla rilevando l'eventuale e, in ogni caso, inidoneo precedente ottenimento di licenze diverse da quelle previste dalla nuova disciplina normativa.

Pertanto, ha concluso il Consesso giudicante, «fino a quando non saranno rilasciate le nuove licenze individuali», deve trovare conferma l'unanime orientamento sin qui stratificatosi, ossia che «la notifica a mezzo posta privata è da ritenere inesistente e come tale non suscettibile di sanatoria». Avv. Giovanni Antonio Rizzo

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