Il sindaco di Castelvetrano, l'avvocato Giovanni Lentini, ha emanato un'apposita ordinanza che vieta su tutto il territorio comunale l'accensione, il lancio e lo sparo di fuochi d'artificio, mortaretti, bombette e oggetti similari. L'ordinanza , che è stata firmata ieri, sarà valida fino a tutto il prossimo 6 gennaio 2025
Nell'ordinanza si legge che è fatto divieto di usare materiale esplodente, fuochi di artificio, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici, ed in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti, ascrivibili alla categoria F3, di cui all’rt. 3 del D.lgs. 29 luglio 2015, n. 123 e comunque dei cosiddetti “fuochi di libera vendita” o “declassificati” che abbiano effetto, semplice o in combinazione con altri, di scoppio, crepitante e fischiante (tipo rauti o petardi, petardi flash, petardo saltellante, sbruffo, mini razzetto, razzo, candela romana, tubi di lancio, loro batterie e combinazioni, ecc…) esclusi i prodotti delle categorie F1 e F2, fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, bacchette scintillanti e simili.
2) il divieto di utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all’art. 57 del T.U.L.P.S.. 3) il divieto di impiego di articoli pirotecnici teatrali e di altri articoli pirotecnici per scopi diversi da quelli cui gli articoli stessi sono espressamente destinati.
Salvo che il fatto non costituisca reato, l’inosservanza degli obblighi e divieti di cui alla presente Ordinanza, comporterà, ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.
All’accertamento della violazione consegue anche la sanzione accessoria amministrativa della confi sca degli articoli pirotecnici, pure se legittimamente detenuti, da assicurarsi mediante il sequestro cautelativo degli stessi, secondo la norma di cui agli artt. 13 e 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689