Capodanno, il sindaco Giovanni Lentini firma ordinanza divieto botti fino al 6 gennaio 2025

L’inosservanza prevede l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500

Redazione Prima Pagina Castelvetrano
Redazione Prima Pagina Castelvetrano
31 Dicembre 2024 15:51
Capodanno, il sindaco Giovanni Lentini firma ordinanza divieto botti fino al 6 gennaio 2025

Il sindaco di Castelvetrano, l'avvocato  Giovanni Lentini,  ha emanato un'apposita ordinanza che vieta su tutto il territorio comunale l'accensione, il lancio e lo sparo di fuochi d'artificio, mortaretti, bombette e oggetti similari. L'ordinanza , che è stata firmata ieri,  sarà valida  fino a tutto il prossimo 6 gennaio 2025

Nell'ordinanza si legge che è fatto divieto di usare materiale esplodente, fuochi di artificio, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici, ed in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti, ascrivibili alla categoria F3, di cui all’rt. 3 del D.lgs. 29 luglio 2015, n. 123 e comunque dei cosiddetti “fuochi di libera vendita” o “declassificati” che abbiano effetto, semplice o in combinazione con altri, di scoppio, crepitante e fischiante (tipo rauti o petardi, petardi flash, petardo saltellante, sbruffo, mini razzetto, razzo, candela romana, tubi di lancio, loro batterie e combinazioni, ecc…) esclusi i prodotti delle categorie F1 e F2, fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, bacchette scintillanti e simili. 

2) il divieto di utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all’art. 57 del T.U.L.P.S.. 3) il divieto di impiego di articoli pirotecnici teatrali e di altri articoli pirotecnici per scopi diversi da quelli cui gli articoli stessi sono espressamente destinati. 

Salvo che il fatto non costituisca reato, l’inosservanza degli obblighi e divieti di cui alla presente Ordinanza, comporterà, ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00. 

All’accertamento della violazione consegue anche la sanzione accessoria amministrativa della confi sca degli articoli pirotecnici, pure se legittimamente detenuti, da assicurarsi mediante il sequestro cautelativo degli stessi, secondo la norma di cui agli artt. 13 e 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689

Ti piacciono i nostri articoli?

Non perderti le notizie più importanti. Ricevi una mail alle 19.00 con tutte le notizie del giorno iscrivendoti alla nostra rassegna via email.

In evidenza