Per far ripartire il 110 la liquidazione iva potrebbe essere la soluzione

Bonus edilizi, nel decreto della cessione crediti dell'energia potrebbe arrivare la soluzione per sbloccare il plafond

Redazione Prima Pagina Castelvetrano
Redazione Prima Pagina Castelvetrano
21 Luglio 2022 09:00
Per far ripartire il 110 la liquidazione iva potrebbe essere la soluzione

Dopo il blocco delle ultime settimane il Governo prova a far ripartire la circolazione dei crediti di imposta del superbonus 110% e dei bonus edilizi. L'ultima ipotesi, allo studio, su suggerimento del Movimento 5 stelle, sarebbe quella di far confluire i crediti degli interventi edilizi, compresi i bonus generati dallo sconto in fattura, nella liquidazione annuale dell'iva. In più la maggioranza punta a eliminare la responsabilità solidale del cessionario dei crediti, le due novità potrebbero trovare applicazione in un nuovo decreto ad hoc se quelli attualmente in discussione, primo tra tutti il decreto legge "aiuti" arrivato alle fasi finale della conversione in legge, non dovessero contenerle. 

La novità più attesa dagli operatori del settore edilizio, nonché dai professionisti che attendono lo sblocco dei plafond di spesa dei bonus e del superbonus 110%, è quella di una norma che possa consentire di far ripartire la circolazione della moneta fiscale. Secondo quanto anticipa Italia Oggi, il governo potrebbe adottare un nuovo decreto che disciplini i crediti di imposta dei settori energetici legati al rimborso del maggior prezzo pagato dalle imprese, energivore e non, per gli approvvigionamenti di energia elettrica e gas.

Proprio in questo settore, l'agenzia delle entrate è intervenuta nei giorni scorsi per chiarire che "i crediti d’imposta spettanti per l’acquisto dei prodotti energetici, ceduti a soggetti terzi, comunicati all’agenzia delle entrate non oltre l'11 luglio 2022, nonché i crediti risultanti dalle dichiarazioni fiscali (iva, irap e imposte dirette) inviate all’agenzia delle entrate entro la stessa data, potranno comunque essere utilizzati in compensazione, attraverso il modello f24, a decorrere dal 18 luglio 2022".

La precisazione arriva a margine delle difficoltà riscontrate sulla piattaforma web del portale dell'agenzia delle entrate per la compensazione dei crediti di imposta del settore energetico. tuttavia, proprio il nuovo decreto del governo dovrebbe prorogare le scadenze fiscali previste per questi crediti di imposta e, nello stesso provvedimento, prevedere ulteriori novità per sbloccare i crediti dei bonus edilizi e del superbonus 110%.

Più che un'ipotesi, il nuovo decreto dovrebbe contenere l'impegno del governo, in merito alla cessione dei crediti di imposta dei bonus edilizi, "a valutare l'opportunità" - in conformità alle risorse disponibili a valere sul bilancio dello stato e in linea con gli aiuti di stato - "a prevedere nel corso del prossimo provvedimento utile, l'introduzione di una norma ad hoc che consenta alle imprese dell'edilizia e ai professionisti interessati agli incentivi fiscali del superbonus 110%, la possibilità di scegliere per la liquidazione dell'iva", in linea con il principio contabile "per cassa".

L'altra novità che investe il circuito della cessione dei crediti di imposta dei bonus edilizi riguarda la sottrazione della responsabilità in solido per i cessionari dei crediti stessi. anche in questo caso, se la relativa norma non dovesse trovare applicazione nella conversione di uno dei due decreti legge ("aiuti" e "semplificazioni fiscali"), la strada potrebbe essere il primo provvedimento normativo utile, e dunque un nuovo decreto ad hoc del governo. Si tratterebbe di sottrarre, dalla responsabilità in solido, i cessionari che acquisiscano i crediti di imposta dei bonus edilizi da banche e intermediari finanziari (soggetti di affari e finanza già a regime controllato) e che, dunque, la responsabilità dei cessionari sulla diligenza richiesta (e ribadita anche dall'associazione bancaria italiana dall'ultimo intervento di fine giugno scorso), debba essere sempre dimostrata.

questo circuito avrebbe valenza nel caso in cui il cessionario, mediante l'acquisto di un credito di imposta avente origine nei bonus edilizi o nel superbonus 110% anche come sconto in fattura, non abbia avuto in precedenza alcun ruolo nel circuito di circolazione del medesimo bonus.

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