Mozione ai sensi dell’art. 57 c.c. in tema di “Adesione Definizione Agevolata per i Tributi non riscossi”. La sottoscritta Milazzo Rosalia, aderente al gruppo consiliare InsiemeSiPuò, nell’esercizio delle proprie e rispettive competenze, ai sensi dell’art. 57 Regolamento c.c., presenta la mozione in oggetto, di seguito illustrata: Premesso che - con Delibera del 15.02.2019 della Commissione Straordinaria con poteri di Consiglio Comunale, è stato dichiarato lo stato di dissesto del Comune di Castelvetrano; - che la relazione dei Commissari Straordinari ha evidenziato la difficoltà dell’ente comunale di incassare le somme dovute dai contribuenti a titolo di tributi locali; - che il Comune di Castelvetrano aveva deliberato per il 2017 l’adesione alla definizione agevolata per i tributi locali non riscossi notificati tra il 2000 e il 2016; nonché, per il 2018, l’adesione alla definizione agevolata per i tributi locali non riscossi dal 2000 alla data del 10 ottobre 2017, stilando in entrambe i casi un regolamento che prevedeva modalità e termini di presentazione delle istanze; nonché numero di rate e piano di ammortamento; - che l’adesione alla definizione agevolata ha comunque comportato un incremento del recupero del pregresso, anche se in entrambe i casi la possibilità di rateizzazione era limitata a tempi eccessivamente ristretti Considerato che - l’art.
15 del Dl 34/2019 testualmente recita: 1. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2000 al 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, i predetti enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l’esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Gli enti territoriali, entro trenta giorni, danno notizia dell’adozione dell’atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.
- Con il provvedimento di cui al comma 1 gli enti territoriali stabiliscono anche: a) il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2021; b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata; c) i termini per la presentazione dell’istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l’istanza stessa, assumendo l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi; d) il termine entro il quale l’ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.
- A seguito della presentazione dell’istanza sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.
4. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell’istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto. 5. Si applicano i commi 16 e 17 dell’articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n.
119 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136. 6. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l’attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e con le condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.
34/2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30.04.2019 e che, stante che trattasi di Decreto Legge, è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta, cosicché il termine ultimo per l’approvazione del Regolamento di cui sopra, è il 30.06.2019. - che, stante il periodo di grave crisi congiunturale che la cittadinanza sta attraversando anche perché gravata dal pagamento dei tributi con aliquote massime, è quanto meno opportuno prevedere uno strumento deflattivo del carico tributario.
Tanto premesso e considerato, la sottoscritta consigliera comunale propone di approvare la seguente mozione, quale atto di indirizzo dell’amministrazione comunale, al fine di: - approvare il Regolamento Comunale entro il 30.06.2019, che stabilisca) il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2021; b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata; c) i termini per la presentazione dell’istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l’istanza stessa, assumendo l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi; d) il termine entro il quale l’ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse; - adottare tutte le forme di pubblicità volte a sensibilizzare i cittadini morosi nel pagamento dei tributi locali; - istituire uno sportello tributi che fornisca in tempi brevi agli utenti informazioni circa l’esatto ammontare del debito e stilare con il contribuente stesso un piano di ammortamento rispondente alle esigenze dello stesso; - adottare ogni altro provvedimento consequenziale.
Si chiede l’iscrizione della presente mozione all’ordine del giorno del prossimo c.c. e si resta in attesa di risposta. Con osservanza. Il Gruppo Consiliare InsiemeSiPuò