L’avvocato Rizzo risponde: Sanzioni per violazione conferimento rifiuti? I casi di illegittimità che portano all’annullamento

Redazione Prima Pagina Castelvetrano
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11 Gennaio 2021 11:30
L’avvocato Rizzo risponde: Sanzioni per violazione conferimento rifiuti? I casi di illegittimità che portano all’annullamento

Ti hanno notificato una multa per violazione conferimento rifiuti perche' hanno rinvenuto una scatola con dati tua attivita' commerciale abbandonata sulla strada o un documento in un sacchetto di rifiuti abbandonato, da cui gli agenti accertatori hanno ritenuto di poter risalire alla tua identita'? La sanzione e' illegittima e va annullata! Recentemente, ci sono state molte irrogazioni di sanzioni per errato conferimento rifiuti, emesse sulla base del rinvenimento, in posti dove non dovevano trovarsi (cassonetto errato o esternamente ai cassonetti), di documenti o scatole attraverso cui gli agenti accertatori avrebbero accertato l' identita' dei presunti colpevoli.

Naturalmente tali sanzioni sono del tutto illegittime . In tal senso si sono pronunciati molti Giudice di Pace a cui i presunti trasgressori si sono rivolti per ottenere giustizia e l'annullamento delle sanzioni illegittimamente irrogate. Tra le sentenze più note abbiamo quelle emesse dal Giudice di Pace di Mascalucia, n. 508 del 2016, del Giudice di Pace di Pozzuoli, del 29 settembre 2014 e del Giudice di Pace di Napoli n. 369 del 2016. In tali sentenze viene sottolineato il principio per cui la responsabilità per illeciti amministrativi, al pari di quella per illeciti penali, è personale: lo prevede espressamente l'art.3, L.

n. 689/1981, secondo cui per quanto a noi interessa: Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa (art. 3, co.1, L. n. 689/1981). Non è dunque sufficiente l'accertamento, ove vi sia, dell'elemento oggettivo, cioè della condotta illecita, ma è necessario anche l'accertamento dell'elemento soggettivo, cioè in sostanza dell'autore di quella condotta; sul quale è necessario che vi sia certezza.

Infatti, spiega il Giudice di Pace di Pozzuoli, le ragioni per le quali la scatola, la ricevuta e lo scontrino fiscale si possano trovare nel sacco di rifiuti o abbandonato , sono imponderabili e infinite, spaziando da un possibile "dispetto" creato volontariamente dal vicino, a tanti altri motivi casuali. Potrebbe succedere, ad esempio che qualche condomino, per antipatia nei nostri confronti o per puro divertimento , metta qualcosa che ci riguardi, oppure sposti il nostro sacchetto in un punto sbagliato, non è così difficile, basta trovare una scatola spedita da qualche corriere e indirizzato a noi.

Dunque, la violazione deve essere provata dall'ente accertatore e non può essere presunta: non è, così, sufficiente affermare che Tizio ha commesso un'infrazione sulla base di un elemento come un documento di qualsivoglia tipo rinvenuto nel sacchetto. La responsabilità va dunque provata, come dispone l'art. 2697 c.c. principio riaffermato dalla sentenza del Giudice di Pace di Mascalucia. Su tale argomento ormai di attualita' si e', espresso il garante della Privacy a seguito anche di esposti di cittadini che si sentivano lesi nella loro privacy dalla ricerca all' interno dei sacchi di rifiuti da parte degli agenti e operatori accertatori.

L'Autorità Garante, si e' espressa in merito al quesito se il personale incaricato (come agenti di polizia municipale o dipendenti di aziende municipalizzate) possa ispezionare il contenuto dei sacchetti per individuare, attraverso il materiale ispezionato, coloro che trasgrediscono le prescrizioni relative alla tipologia di materiale o agli orari di conferimento Sul punto, la risposta fornita dall'Autorità è la seguente: gli organi di controllo sono legittimati a ispezionare cose e luoghi diversi dall'abitazione per l'accertamento delle violazioni (ciò ai sensi dell'art.

13, L. n. 689/1981); tale facoltà deve però: Essere esercitata selettivamente, nei soli casi in cui il soggetto che abbia conferito i rifiuti con modalità difformi da quelle consentite non sia in altro modo identificabile (Raccolta differenziata dei rifiuti: indicazioni del Garante - 14 luglio 2005). L'autorità definisce viceversa “invasiva” una pratica volta a:ispezioni generalizzate, del contenuto dei sacchetti al fine di trovare elementi informativi in grado di identificare, presuntivamente, il conferente Tale modalità di accertamento, prosegue l'Autorità: può poi rivelarsi lesiva di situazioni giuridicamente tutelate come la libertà e la segretezza della corrispondenza lasciata nei rifiuti e legittimare addirittura i soggetti lesi a richiedere congruo risarcimento danni nei confronti degli operatori o agenti accertatori che hanno violato la segretezza della corrispondenza attraverso il ritrovamento di missive o lettere risalenti al presunto trasgressore (Raccolta differenziata dei rifiuti: indicazioni del Garante - 14 luglio 2005).

Avv. Giovanni Antonio Rizzo

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