L’Avvocato Rizzo risponde: Responsabilita’ e risarcimento danni da piaghe da decubito

Redazione Prima Pagina Castelvetrano
Redazione Prima Pagina Castelvetrano
02 Giugno 2020 08:46
L’Avvocato Rizzo risponde: Responsabilita’ e risarcimento danni da piaghe da decubito

A causa di Mr. Covid-19 non passa giorno che non si senta parlare di ospedali, degenti, in taluni casi sanità scadente e mal organizzata. Purtroppo ci sono degenti, soprattutto persone anziane, che oltre ai problemi di salute che ne hanno previsto il ricovero, si trovano a dover affrontare un altro problema: le piaghe da decubito, che ora si defiscono lesioni da pressione. In tante strutture i parenti dei degenti sono costretti a portare i medicamenti direttamente da casa (che in genere si basano su soluzioni fisiologiche, creme o spray all'ossido di zinco o nano cristalli d'argento) in quanto le strutture ospedaliere ne sono sprovviste così come dei materassi anti decubito.

Finalmente si è fatta un po' di chiarezza su questo problema che è tutt'altro da sottovalutare. A tal proposito ho rivolto qualche domanda all'avvocato cassazionista Giovanni Antonio Rizzo. - Avvocato cosa si intende esattamente per "piaghe da decubito"? Non è più in uso la vecchia denominazione che lei definisce nella domanda. Ora è si parla di "lesioni da pressione". In sostanza è quell'area localizzata di danno della cute e dei tessuti sottocutanei causata da forze di pressione, trazione, frizione, o da una combinazione di questi fattori, che si forma normalmente in corrispondenza di prominenze ossee e la cui gravità è classificata in stadi.

Le lesioni da pressione non sono da sottovalutare considerando che possono evolvere in uno stato di sepsi generalizzata, che può portare al decesso il paziente. - C'è la possibilità di prevenire queste lesioni? Come dimostra la letteratura scientifica ben il 95% delle lesioni da pressione sarebbero prevenibili se fosse eseguita una corretta valutazione e se fosse attivato un programma atto a prevenirle. - Esiste una responsabilità civile delle strutture ospedaliere in caso di "lesioni da pressione"? Dal punto di vista della responsabilità civile, nell’eventualità di un danno al paziente, tutte le strutture sanitarie o socio-sanitarie, siano esse pubbliche o private, sono tenute a garantire il diritto dei pazienti danneggiati e dei loro familiari ad un equo risarcimento del danno.In tali casi l’ospedale risponde non solo dell’operato dei propri dipendenti, ma anche del proprio operato qualora i danni al paziente siano dipesi dall’inadeguatezza della struttura.

Sussiste un nesso causale quando tra il comportamento della struttura sanitaria e il danno subito dal paziente si possa ritenere che l’attività della struttura sanitaria abbia causato, o concorso a causare, il danno verificatosi. - Poniamo si faccia ricorso al giudice che devono fare la struttura ospedaliera e il paziente (o i familiari dello stesso)? L’operatore sanitario (medico, infermiere, ecc.) ha l’onere di provare che non è riuscito a curare il paziente come si aspettava per una impossibilità non imputabile a lui e che l’inadempimento è stato causato da una evenienza imprevedibile, oltre che inevitabile, con la comune diligenza.

Il paziente che ha subito il danno deve provare la sussistenza del nesso causale tra la condotta del professionista sanitario (o carenza della struttura sanitaria) e la lesione subita. La mancanza del nesso di causalità, o la mancata prova dello stesso, ha l’immediata conseguenza di liberare i sanitari da qualsiasi tipo di responsabilità ascrittagli. - Cosa compete al Giudice? In sede processuale il Giudice avrà il compito di valutare se vi siano state inadempienze od omissioni capaci di determinare il danno, quindi situazioni censurabili quali “comportamento dei sanitari non conforme alle linee guida, omissioni nella tenuta del diario clinico ed infermieristico, incongruità tecnico-assistenziali”. Se l’accertamento è positivo, allora sarà comminata la condanna, secondo quanto previsto dal Codice civile per quel determinato reato.

In conclusione, alla luce delle considerazioni sopraddette, il personale medico e/o sanitario e la struttura sanitaria risponderanno per responsabilità civile per i danni arrecati al paziente quando si dimostri che non abbiano fatto tutto ciò che era possibile per la prevenzione dell’evento verificatosi. - Accade spesso che si faccia ricorso al Giudice per questo tipo di lesioni? Numerose sono le sentenze per responsabilità civile degli operatori e delle strutture sanitarie in ordine alla comparsa di lesioni da pressione nei pazienti.

Ne accenno solo alcune: - 2009:  il Tribunale di Roma ha stabilito che è ravvisabile il comportamento negligente del personale della struttura sanitaria ove gli operatori abbiano omesso le misure preventive dirette ad evitare l’insorgenza delle lesioni da pressione. A seguito della sentenza veniva stabilito un congruo risarcimento danni in favore dei familiari del paziente deceduto. - 2013: il Tribunale di Venezia  ha condannato un ospedale di Mestre a pagare 680 mila euro ai familiari di un paziente deceduto per una setticemia causata dalle lesioni da pressione formatesi dopo un intervento di ernia inguinale.

- 2015:  una sentenza del Tribunale di Milano ha riconosciuto la responsabilità di un ospedale pubblico milanese per la comparsa di lesioni da pressione. Elena Manzini

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