L’avvocato Rizzo risponde: Quando è possibile l’estinzione del reato evitando il processo.

Redazione Prima Pagina Castelvetrano
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20 Gennaio 2020 07:59
L’avvocato Rizzo risponde: Quando è possibile l’estinzione del reato evitando il processo.

Quando e' possibile sospensione del processo con messa alla prova ai fini della completa estinzione del reato (art. 168 bis cp) Questo istituto può ritenersi una modalità di definizione del procedimento penale bspeciale e alternativa al giudizio, con rinuncia al processo ordinario e all’accertamento di una penale responsabilità per un trattamento sanzionatorio non detentivo, attuato con lo svolgimento di un percorso trattamentale concordato, al termine del quale l’ esito positivo estingue il reato.

Una sorta di anticipazione della cosiddetta risocializzazione, che in genere consegue alla esecuzione della pena dopo l’accertamento del reato. Tale rito alternativo al giudizio è ammissibile per reati puniti in astratto con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a 4 anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria nonché per i reati elencati nell’art. 550 comma 2 del cpp e cioè: violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale, art.

336 cp resistenza ad un pubblico ufficiale, art. 337 cp oltraggio ad un magistrato in udienza aggravato, art. 343 2° comma cp violazione di sigilli aggravata, art. 349 2° comma cp rissa aggravata , art 588 2 comma cp, con esclusione delle ipotesi in cui taluno nella rissa sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime lesioni personali stradali, anche se aggravate, art. 590 bis cp (reato inserito con Legge 23 marzo 2016 n. 41)furto aggravato, art. 625 cp ricettazione, art. 648 cp Per gli operatori del diritto.Tale istituto inserito nel titolo sesto del codice penale denominato della “estinzione del reato e della pena”, capo I denominato “della estinzione del reato” art.

168 bis cp, è applicabile alle fattispecie criminose per le quali è prevista una pena base massima edittale non superiore ad anni 4 di pena detentiva, senza alcuna incidenza nella determinazione della pena delle circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa e di quelle ad effetto speciale (quelle che comportano un aumento o una diminuzione di pena superiore al terzo) (cfr Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Penali n. 36272 ud. 31/03/2016 depositata il 1/09/2016).

La sospensione del processo con messa alla prova viene disposta con ordinanza e può essere richiesta: una sola volta nel corso delle indagini preliminari, nella fase procedimentale, prima della formulazione delle conclusioni in udienza preliminare (quindi anche per reati per i quali non è prevista la citazione giudizio diretta) nonché prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, nel giudizio direttissimo o in quello a citazione diretta, nonché nei procedimenti definibili con decreto penale con l’atto di opposizione art.

464 bis e 464 ter cpp;l’ordinanza di sospensione è iscrivibile nel certificato del casellario giudiziale (per accertare il limite della concedibilità previsto dalla legge)prevede la prestazione di condotte volte ad eliminare o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato e se possibile al risarcimento del danno; prevede l’affidamento ai servizi sociali per lo svolgimento di un programma trattamentale di attività di volontariato o l’osservanza di prescrizioni comportamentali e la prestazione di lavoro di pubblica utilità non retribuita di durata non inferiore a 10 giorni a favore di Stato, Regioni, Province, Comuni, ASL o enti e associazioni anche internazionali che operano in Italia di assistenza sociale sanitaria e di volontariato L’esito positivo della prova consentirà al Giudice di dichiarare estinto il reato e, ove la legge lo preveda, sarà compito dell’Autorità Amministrativa (Prefetto), non del Giudice, applicare le sanzioni amministrative accessorie (Corte Suprema di Cassazione.

Quarta Sezione Penale del 23 giugno 2016 n. 29639) Avv. Giovanni Rizzo

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