Avevamo trattato tale argomento ad inizio pandemia ipotizzando una riduzione del canone di locazione per quei locali che ospitassero attivita' commerciali obbligati a rimanere chiusi dai dpcm emanati dal governo. tale ipotesi basata sul disvalore della prestazione tra canone pagato ed inutilizzo del bene locato, oggi finalmente ha trovato accoglimento in più sentenze e provvedimenti di vari tribunali che ne hanno sancito l' obbligo di riduzione del canone di locazione. tra le varie pronuncia meritano menzione ad esempio quella del tribunale di Venezia o del tribunale di Roma di seguito riportata.
Qualora una attività commerciale sia costretta a chiudere temporaneamente a causa delle misure di contrasto alla pandemia di Covid-19, il locatore ha l’obbligo di ridurre il canone dovuto in base al contratto di locazione, in attuazione dei principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto, principi valevoli a maggior ragione nei contratti a esecuzione continuata, trattandosi di evento imprevisto ed incolpevole. Questa la conclusione del Tribunale di Roma, sez. VII, dott.ssa Pasqualina, la quale con ordinanza resa nel procedimento r.g.n.
29863/2020, ha stabilito , in ragione della chiusura eccezionale dettata dalle misure di contenimento dell’epidemia Covid-19, una riduzione del 50% del canone di locazione per i mesi di aprile e maggio 2020, prolungano tale riduzione anche se in percentuale ridotta a causa delle parziali aperture per i mesi successivi e sino al mese di giugno 2021. Avv. Giovanni Antonio Rizzo