Una figura a sostegno delle persone più fragili: l’amministratore di sostegno

Redazione Prima Pagina Castelvetrano

Chi ha in famiglia soggetti deboli avrà sicuramente sentito parlare della figura dell’amministratore di sostegno. Di fatto con questa locuzione si fa riferimento ad uno dei sistemi meno invasivi per assistere tutti quei soggetti che presentano una limitata capacità fisica o psichica: l’incapace di provvedere ai propri interessi può così contare in un sostegno per gli atti di straordinaria amministrazione. Partiamo da un presupposto, al compimento dei 18 anni, ogni persona fisica acquista la capacità di agire ossia l’idoneità a porre in essere atti che abbiano effetti giuridici.

Può, però, accadere che l’individuo maggiorenne non sia pienamente capace di rendersi conto del valore degli atti che compie. In tal caso, è prevista una tutela da parte dell’ordinamento mediante tre diversi istituti, che sono: l’amministrazione di sostegno: è una misura di protezione flessibile volta a limitare il meno possibile la capacità di agire di persone con menomazioni fisiche o psichiche. Nella prassi, è questa la misura di protezione più utilizzata, in quanto meno restrittiva della libertà del soggetto incapace e più rispettosa delle sue esigenze; l’inabilitazione: è una misura volta a limitare la capacità di soggetti parzialmente incapaci; l’interdizione: è la misura più restrittiva applicata agli infermi totali di mente.

In questo caso, un tutore compie tutti gli altri atti giuridici in sostituzione dell’incapace. L’amministratore di sostegno è una misura di protezione volta a tutelare il soggetto che si trova nell’impossibilità anche solo parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi. Amministratore di fatto può essere il figlio per una madre, un marito per una moglie, una nipote per una nonna, una sorella per un fratello, insomma può esserlo chiunque stia vicino al beneficiario e possa oggettivamente tener fede alla carica assunta.

La scelta del soggetto che deve adempiere al ruolo può fatto o direttamente dal beneficiario o da un parente prossimo o dal coniuge. Una volta avvenuta la nomina dell’amministratore, che avviene in Tribunale a fronte di un Giudice di Volontaria Giurisdizione previo deposito del ricorso ed espletamento di tutta l’attività istruttoria e la produzione documentale, il beneficiario ha una limitazione della capacità di compiere atti che abbiano effetti giuridici e l’amministratore offre un’assistenza che incide il meno possibile sulla capacità di agire del soggetto debole.

Dalla sua comparsa nel codice civile, con legge 6/2009, questo istituto è stato davvero nei fatti importante ed è diventato lo strumento usato in tutti quei nuclei familiari in cui si ha l’esigenza di gestire interessi patrimoniali e non di soggetti non pienamente capaci di agire. Basta guardarsi attorno per capire quanta importanza ha questo istituto e quanti davvero sono i benefici a favore dell’incapace, ovviamente il tutto deve essere posto in essere solo ed esclusivamente nell’esclusivo interesse del beneficiario ed ove l’amministratore voglia approfittare del ruolo trova il Giudice tutelare che periodicamente valuta tutta l’attività dell’amministratore proprio per salvaguardare l’interesse del beneficiario.

Maria Elena Bianco