Movida e vendita alcolici, il Sindaco Alfano detta nuove regole
Il Sindaco di Castelvetrano Enzo Alfano nella giornata di ieri ha emesso un’ordinanza che pone nuovi limiti alla movida notturna e regolamenta la vendita di bevande alfine di contemperare sia le esigenze dei giovani che dei residenti. Le nuove norme sono state concordate nel corso di una riunione in Prefettura tenuta nei giorni scorsi e saranno adotatte da tutti i sindaci al fine di evitare pericolosi spostamenti notturni dei giovani che potrebebro spostarsi da una città all’altra per continuare a divertirsi. In tale ottica è stata, altresì prevista la cessazione delle emissioni sonore.
L'ordinanza n° 35 entrerà in vigore da domani sabato 09 luglio ed avrà validità fino al 30 settembre 2022 e disciplinerà le emissioni sonore in occasione di manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico, o che si svolgono in ambiente aperto quali sagre, feste, intrattenimenti danzanti, pubblici spettacoli e manifestazioni simili.
Con decorrenza dal giorno 09 luglio 2022 fino al giorno 30 settembre 2022 (e limitatamente alle aree innanzi individuate):
1) In tutto il territorio comunale, dalle ore 23,00 di ogni giorno fino alle ore 06 successive, è vietata la vendita e la somministrazione - sia in forma fissa che itinerante -, nonché la detenzione ed il consumo in luogo pubblico di bevande alcoliche e superalcoliche, in contenitori in vetro e non, anche se dispensate da distributori automatici. Il divieto non si applica all’'interno dei locali e degli spazi pubblici legittimamente occupati dagli esercizi autorizzati di pubblica somministrazione.
Gli esercenti ai quali si estende il divieto di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, oggetto del presente atto, sono i seguenti: A) attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche in forma temporanea; B) circoli privati; C) attività artigianali; D) attività di commercio; E) distributori automatici.
È vietata, altresì, la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 18 conformemente e quanto disposto del D.L. 20 febbraio 2015 n. 14;
2) Fatto salvo il rispetto dei limiti di rumorosità, sia assoluti che differenziali, previsti dalle norme vigenti a carattere nazionale e locale, la diffusione di musica all'interno degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande di tipologia A) e B) ( L. 287/91), sia dal vivo che riprodotta, è sottoposta ai seguenti limiti orari:
- Dal Lunedì al Giovedì fino alle ore 01,00 del giorno successivo, comunque nel rispetto dei valori limite assoluti e differenziali previsti per legge.
- Il venerdì, sabato e prefestivi, fino alle ore 02,00 del giorno successivo, comunque nel rispetto dei valori limite assoluti e differenziali previsti per legge;
- La domenica e i festivi infrasettimanali, seguiti da giornate lavorative, fino alle ore 01,00 del giorno successivo.
Fa eccezione la settimana che va dal 12 al 20 agosto durante la quale potrà osservarsi l’orario previsto per i giorni di venerdì, sabato e prefestivi, ovvero fino alle ore 02,00.
L’attività musicale all'aperto, (concertini musicali, intrattenimenti musicali e diffusione di musica mediante appositi impianti, ecc) sia dal vivo che riprodotta, negli spazi sia pubblici che privati, è sottoposta ai seguenti limiti orari:
- Dal Lunedì al Giovedì fino alle ore 00,30
- Il venerdì, sabato e prefestivi, fino alle ore 02,00 del giorno successivo, comunque nel rispetto dei valori limite assoluti e differenziali previsti per legge;
- La domenica e i festivi infrasettimanali, seguiti da giornate lavorative, fino alle ore 00,30
3) In tutti casi, lo svolgimento di attività musicale è subordinato all’'adempimento dell'obbligo di presentazione della documentazione di impatto acustico prevista dall'articolo 8, commi 2, 3, 4,5 e, ove occorra, dal successivo comma 6, come integrato dall'articolo 3, comma 1, del DPR 227 del 19 ottobre 2011.
Il rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico, l'osservanza dei limiti di emissione sonora, sia assoluti che differenziali, previsti dalle norme vigenti in materia, costituiscono condizione per il legittimo esercizio di attività musicali, sia all'interno che all'esterno dei locali. Resta vietato ogni tipo di diffusione musicale all'aperto, con qualsiasi mezzo, in ogni giorno della settimana nella fascia oraria compresa tra le 14,00 e le 17,00
Nel caso di mancato rispetto dell’Ordinanza in aggiunta alle sanzioni previste per legge conseguirà l'immediata inibizione dell'attività musicale - sia all'aperto che al chiuso - nei confronti dell'esercizio commerciale o di somministrazione ritenuto responsabile, con le seguenti modalità: - Alla prima violazione accertata conseguirà l'inibizione dell'attività musicale, sia all'intermo che all'esterno del locale, per giorni 5 decorrenti dalla data di contestazione o notifica della relativa sanzione. - Alla seconda violazione accertata conseguirà l'inibizione dell'attività musicale, sia all'intermo che all'esterno del locale, per giorni 20 decorrenti dalla data di contestazione o notifica della relativa sanzione.
6) Ai fini dell'applicazione del precedente articolo 5), l'organo di Polizia accertatore intimerà a vista la cessazione dell'attività musicale svolta in violazione della presente ordinanza. In caso di inottemperanza alla intimazione, il Comando della Polizia Municipale adotterà e metterà in esecuzione apposito provvedimento dotato dei caratteri di esecutorietà, come previsto dall'articolo 21 Ter della L. 241/90.
L'inottemperanza a quest'ultimo provvedimento comporterà la chiusura dell'esercizio per giorni 10, salva la sospensione della licenza per mesi due in caso di reiterata inosservanza dei provvedimenti adottati dalla Polizia Municipale.