L’avvocato Rizzo risponde: “La moglie ha sempre mal di testa? il marito ha diritto ad essere risarcito
La moglie ....ha sempre "mal di testa o altri malesseri?...rifiuta rapporti con il coniuge?.......addebito e risarcimento danni a favore del coniuge "rifiutato" In capo ai coniugi sussiste un vero e proprio diritto-dovere per ciò che concerne i rapporti sessuali, equiparabile agli altri diritti e doveri discendenti dal contratto matrimoniale. Pertanto, la mancanza di un'intesa sessuale "serena ed appagante", come anche il mancato accordo tra i coniugi sui rapporti, sulla tipologia e sulla frequenza degli stessi, legittima, inficiando la comunione materiale e spirituale tra gli interessati, la domanda di separazione, in quanto, ove debitamente comprovato, costituisce elemento che prova la carenza di legami tra i coniugi e l'intollerabilità della convivenza (Cass.
n. 8773/2012; n. 17056/2007), potendo anche costituire causa di addebito, laddove sussista una "colpa" da parte di uno dei due coniugi che preclude all'altro la possibilità di soddisfare i propri bisogni sessuali, opponendo un ingiustificato e persistente rifiuto ad intrattenere rapporti e violando così uno degli obblighi di assistenza morale previsti dal matrimonio. L'astensione dai rapporti sessuali tra coniugi diventa rilevante quando è espressione di un totale rifiuto, disinteresse o addirittura di "repulsione" di un partner nei confronti dell'altro, costituendo chiaro sintomo della mancanza di comunione di affetti e potendo dar luogo all'addebito della separazione, in quanto espressa violazione delle obbligazioni derivanti dal matrimonio.
Secondo l'orientamento maggioritario e recente della giurisprudenza, infatti, "il persistente rifiuto di intrattenere rapporti affettivi e sessuali con il coniuge - poiché, provocando oggettivamente frustrazione e disagio e, non di rado, irreversibili danni sul piano dell'equilibrio psicofisico, costituisce gravissima offesa alla dignità e alla personalità del partner - configura e integra violazione dell'inderogabile dovere di assistenza morale sancito dall'articolo 143 cod. civ., che ricomprende tutti gli aspetti di sostegno nei quali si estrinseca il concetto di comunione coniugale" (Cass.
n. 19112/2012). Il rifiuto di condurre una normale e sana vita sessuale per dare luogo ad un'offesa alla dignità della persona, comportando pregiudizi sul piano personale e psicologico, deve essere protratto nel tempo . Deve, inoltre, esserci un nesso eziologico tra il rifiuto dei rapporti sessuali e il fallimento della vita coniugale: in altre parole, l'ingiustificata negazione di una normale vita sessuale deve essere il motivo che ha determinato l'intollerabilità della convivenza e dunque la separazione.
cio' integra violazione di norme di condotta imperative, poiché lesivo di beni e diritti fondamentali della persona, non potendo neppure essere oggetto di giudizio di comparazione, il rifiuto di rapporti sessuali utilizzato quale mezzo di punizione o ritorsione nei confronti dell'altro coniuge per un comportamento dallo stesso posto in essere (Cass. n. 15101/2004). In tal caso, si è in presenza di un atto volontario che sfugge "ad ogni giudizio di comparazione, non potendo in alcun modo essere giustificato come reazione o ritorsione nei confronti del partner e - che - legittima pienamente l'addebitamento della separazione, in quanto rende impossibile al coniuge il soddisfacimento delle proprie esigenze affettive e sessuali e impedisce l'esplicarsi della comunione di vita nel suo profondo significato" dando possibilita' al coniuge cui e' stata negata la possibilita' di avere una vita sessuale soddisfacente anche di chiedere il risarcimento del danno subito.
Avv. Giovanni Antonio Rizzo