L'Avvocato Rizzo risponde: Il figlio adulto perde il diritto all'assegno di mantenimento?

Redazione Prima Pagina Castelvetrano

Molte controversie familiari tra genitori separati, riguardano il momento in cui il genitore può legittimamente chiedere la cessazione dell' obbligo di corresponsione dell' assegno di mantenimento per il figlio ormai adulto .

E' bene precisare a tal proposito,che non esiste un limite anagrafico predefinito: né la maggiore età né il compimento dei 26 anni determinano, infatti, automaticamente la fine dell’obbligo. 

Il criterio fondamentale resta la capacità del figlio di mantenersi con un reddito stabile e adeguato alla propria formazione. 

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 12121 dell’8 maggio 2025, ha precisato che il dovere dei genitori non cessa tout court con la maggiore età, ma termina solo nel momento in cui il figlio si inserisce (o avrebbe dovuto farlo secondo i parametri di una condotta diligente) in modo indipendente nella società rendendosi autonomo. Ciò significa che il mantenimento può durare più a lungo ad esempio se il figlio è impegnato in un percorso di studi universitari o post universitari.L' obbligo del mantenimento cessa quando viene meno ogni progetto formativo o impegno del figlio nella ricerca di lavoro.

Il genitore, dunque, non può essere costretto a un sostegno indefinito, soprattutto se il figlio ha avuto tempo e strumenti per rendersi autonomo e non lo ha fatto.Quando il figlio raggiunge la maggiore età, il mantenimento,dunque, non si estingue, ma cambia natura. 

Da quel momento, l’assegno viene corrisposto direttamente al figlio, se ancora non indipendente, oppure al genitore convivente che lo sostiene, purché ne dimostri la necessità. 

La Cassazione con la sentenza n. 5177 del 27 febbraio 2024 ha chiarito che il diritto al mantenimento non può essere presunto, ma deve essere provato. 

L’onere della prova, infatti, grava sul figlio o sul genitore che chiede il mantenimento per il figlio maggiorenne: egli deve dimostrare che il figlio si impegna nel completamento di un percorso di formazione o nella ricerca attiva di un lavoro. Il giudice valuta, caso per caso, la coerenza e la serietà del percorso intrapreso. 

Se il figlio frequenta l’università con regolarità o svolge un tirocinio utile alla sua professionalizzazione, il contributo rimane giustificato. Diversamente, quando mancano prove di studio o di ricerca di lavoro, o quando il figlio ha già superato ampiamente i venticinque anni senza un progetto concreto, il Giudice puo" stabilire la cessazione del diritto al mantenimento. 

La stessa sentenza sottolinea anche che, la prova richiesta è particolarmente rigorosa: il diritto al mantenimento si giustifica solo se esistono circostanze oggettive che impediscono al figlio di raggiungere l' autonomia non bastando all' uopo, una prova generica.