L’Avvocato Rizzo risponde: Il decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 e le nuove sanzioni.
Cerchiamo di fare chiarezza sulle nuove disposizioni riguardanti gli spostamenti consentiti e le sanzioni previste dopo il d.p.c.m del 25 marzo 2020. Il recente decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 sul coronavirus , ha eliminato la sanzione penale per la violazione del blocco derivante dal Coronoavirus, sostituendola con multe e sanzioni amministrative ex legge 24 novembre 1981, n. 689, come tali impugnabili e contestabli anche con un avvocato, ove ne ricorrano i presupposti. L'art. 4 di tale DL 25/03/2020 n.
19 sul coronavirus prevede infatti che: "salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all’articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 1, ovvero dell’articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all’articolo 3, comma 3.
Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo. Nei casi di violazione da parte di esercizi commerciali che viola o le disposizie su distanze si urezza e /o chiusura o orari, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Avv. Giovanni Antonio Rizzo