L’avvocato Rizzo Risponde: Di chi è la responsabilita’ in caso di scontro frontale tra automezzi?
Ci sono momenti nella vita in cui bastano pochi secondi per vederla ribaltata. Tra i quali gli incidenti stradali. Molto spesso basta una semplice svista, una distrazione, il manto stradale sconnesso o con avvallamente, la vegetazione che invade le carreggiate e lo scontro con un altro automezzo et voilà...pochi secondi che spesso cambiamo la vita delle famiglie. Alle volte le dinamiche degli scontri sono strane, particolari, difficili da interpretare ed altre volte ci sono anche mancanze di chi è preposte ai rilievi.
Siccome ci sono alcune domande che spesso mi pongo quando mi capita, purtroppo di assistere a questi sinistri, alle quali non trovo risposte adeguate ho chiesto l'aiuto dell'avvocato Giovanni Antonio Rizzo. Avvocato, spesso gli scontri frontali tra autoveicoli avvengono per invasione della corsia al senso opposto di marcia. Di chi è la colpa? Nel caso di scontro frontale causato da invasione totale o parziale della corsia opposta, non sempre la colpa e' attribuibile totalmente a chi ha invaso la corsia opposta.
Cosa è necessario fare in tali circostanze? In tali circostanze bisogna analizzare attentamente varie circostanze che attengono sia ai luoghi, sia ai singoli comportamenti di guida tenuti dai conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.Maggiore attenzione dovra' essere prestata nel caso in cui lo scontro sia avvenuto tra un autocarro ed un autovettura. Cio' in quanto gia' per le sue dimensioni e' evidente il maggior ingombro da parte dell' autocarro, sia per la maggiore attenzione e per le maggiori regole che il conducente del mezzo pesante deve adottare nella guida del mezzo pesante.
Chi è vittima di un sinistro, che si è visto un altro mezzo piombare nella propria corsia di marcia che deve fare? Per liberarsi dal concorso di colpa in caso di incidente stradale, il conducente che ha subito l' invasione della corsia di marcia, dovra' provare di aver fatto tutto il possibile per evitare lo scontro.Tale principio e', stato sancito dalla Corte di Cassazione, terza sezione civile, sentenza n. 124/2016. In casi di questo genere come si comporta la Giustizia? In sede di merito, in uno dei vari casi, era stata riconosciuta la responsabilità del ricorrente, in concorso di colpa, nella misura del 50% per un sinistro occorso tra lui e un veicolo antagonista.
Dinnanzi alla Corte di Cassazione, il ricorrente contestava la colpa paritaria attribuita ai conducenti coinvolti nel sinistro dal Tribunale. L'accertata invasione dell'opposta corsia di marcia, da parte del convenuto, sarebbe stata circostanza di fatto di per sé idonea a ritenere dimostrata la sua colpa esclusiva. Motivi infondati secondo la Suprema Corte i quali evidenziano che in sede di merito è stata ritenuta in via presuntiva la colpa concorrente e paritaria dei due conducenti, ex art.
2054, comma 2, c.c., sul presupposto che il ricorrente "non avesse provato di aver fatto tutto il possibile per evitare il sinistro, ed in particolare di aver tenuto una velocità moderata" ed adeguata sia al luogo che alle circostanze. Quindi? Vale quindi il principio secondo cui, se dalle prova emerge il comportamento colposo di uno solo dei due conducenti, per attribuire a costui la causa determinante ed esclusiva del sinistro, deve accertarsi al contempo che "l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione ed a quelle di comune prudenza", poiché "egli è pur sempre tenuto a provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno".
Inoltre, il Tribunale ha ritenuto che a causa delle dimensioni della strada, una velocità moderata avrebbe consentito all'attore di evitare l'impatto con la vettura che ha invaso l'opposta corsia di marcia. In tali casi dunque, soprattutto qualora uno o entrambi i conducenti abbiano riportato lesioni anche gravi, sara' necessario che le forze dell' ordine adottino tutte le necessarie misure per verificare che anche il conducente che ha subito l' invasione di corsia abbia tenuto una condotta di guida tale per cui l' impatto era inevitabile, provvedendo a eseguire rilievi fotografici e misurazioni per valutare la velocita' del veicolo, controllo o sequestro del cellulare al fine di escludere la possibilita' di utilizzo dello stesso che abbia comportato distrazione alla guida, esecuzione di alcoltest e droga test al fine di escludere tassi alcolemici nel sangue del conducente.
Le forze dell' ordine, inoltre, nella loro relazione di servizio dovranno valutare anche lo stato dei luoghi, la visibilita' ed il fondo stradale. In ogni caso qualora dal sinistro i conducenti abbiano subito lesioni gravi per le quali si ha la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica, potra' essere il P.M., qualora le forze dell' ordine intervenute non abbiano fornito elementi esaurienti, disporre tutti gli accertamenti irripetibili al fine di accertare la reale dinamica del sinistro.
Elena Manzini