L’Avvocato Rizzo risponde: covid e obbligo di riduzione dell’ affitto

Redazione Prima Pagina Castelvetrano

Avevamo trattato tale argomento ad inizio pandemia  ipotizzando una riduzione del canone di locazione per quei locali che ospitassero attivita' commerciali obbligati a rimanere chiusi  dai dpcm emanati dal governo. tale ipotesi basata sul disvalore della prestazione tra canone pagato ed inutilizzo del bene locato, oggi finalmente  ha trovato accoglimento in più sentenze e provvedimenti di vari tribunali che ne hanno sancito l' obbligo di riduzione del canone di locazione. tra le varie pronuncia meritano menzione ad esempio quella del tribunale di Venezia o del tribunale di Roma di seguito riportata.

Qualora una attività commerciale sia costretta a chiudere temporaneamente a causa delle misure di contrasto alla pandemia di Covid-19, il locatore ha l’obbligo di ridurre il canone dovuto in base al contratto di locazione, in attuazione dei principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto, principi valevoli a maggior ragione nei contratti a esecuzione continuata, trattandosi di evento imprevisto ed incolpevole. Questa la conclusione del Tribunale di Roma, sez. VII, dott.ssa Pasqualina, la quale con ordinanza resa nel procedimento r.g.n.

29863/2020, ha  stabilito  , in ragione della chiusura eccezionale dettata dalle misure di contenimento dell’epidemia Covid-19, una riduzione del 50% del canone di locazione per i mesi di aprile e maggio 2020, prolungano tale riduzione anche se in percentuale ridotta a causa delle parziali aperture  per i mesi successivi  e sino al mese di giugno 2021.   Avv. Giovanni Antonio Rizzo