L'Avv. Rizzo risponde: Animale ferito sulla carreggiata come comportarsi?
Animale ferito sulla carreggiata come comportarsi? Dal 2010 l’articolo 189 comma 9-bis del Codice della Strada è stato modificato (art. 31 della legge 29 luglio 2010, n. 120) disponendo per l’utente della strada, che ‘in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti’, ha l’obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno.
L’obbligo è dunque di fermarsi e chiamare soccorso ovvero un veterinario o una Forza di Polizia così come si fa per incidenti con umani. A prescindere dall'animale, non bisogna muovere l’animale ma attendere i soccorsi. Si potrà chiamare il Servizio Veterinario della ASL di competenza territoriale o, Carabinieri la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza le Polizie Municipali-Locali-Provinciali – E" bene ribadire che il soccorso ad animale ferito e" un precetto previsto dal Codice della strada.
L'art. 189, comma 9 bis, stabilisce infatti, che l’utente della strada, in caso di incidente stradale comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi un danno a uno o più animali da affezione, da reddito o protetti, ha l’obbligo di fermarsi e di porre ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito un danno. In mancanza dell’osservanza di un tale precetto, e" prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma che va da 413,00 euro a 1.658,00 euro.
Viene, altresì, prevista l’eventualità che la persona sia “coinvolta” nel sinistro a danno dell’animale. In questa ipotesi, la sanzione amministrativa comporta il pagamento della pena pecuniaria da 83,00 euro a 331,00 euro. L’obbligo di soccorso, dunque non grava solo sul soggetto che ha cagionato l’incidente, quindi, ma anche su chi sia stato comunque coinvolto in esso. In quest’ultimo caso, però, la pena è meno severa.
Avvocato Giovanni Antonio Rizzo