Il tesseramento del folgorino Akapo era regolare ,respinto il ricorso dell'Accademia TP

Redazione Prima Pagina Castelvetrano

Si riporta integralmente la decisione del 𝗚𝗶𝘂𝗱𝗶𝗰𝗲 𝗦𝗽𝗼𝗿𝘁𝗶𝘃𝗼 in merito al ricorso presentato dalla 𝗦.𝗦.𝗗. 𝗔𝗰𝗰𝗮𝗱𝗲𝗺𝗶𝗮 𝗧𝗿𝗮𝗽𝗮𝗻𝗶 dopo la gara del 21.12.2025.La decisione non fa altro che cristallizzare quanto alla società era già ben noto, ovvero la correttezza nel 𝘮𝘰𝘥𝘶𝘴 𝘢𝘨𝘦𝘯𝘥𝘪 circa il tesseramento del calciatore 𝗔𝗹𝗰𝗮𝗹𝗮 𝗘𝘃𝗶𝗻𝗴𝘂𝗲 𝗔𝗸𝗮𝗽𝗼 𝗔𝗹𝗲𝗷𝗮𝗻𝗱𝗿𝗼 𝗠𝗮𝗻𝘂𝗲𝗹.Si chiude questa vicenda con la legittimazione del risultato che la squadra ebbe a conquistare in campo e si confida che tali episodi non si verifichino più atteso che la giustizia sportiva è un organo giurisdizionale al quale fare ricorso solo quando vi siano comprovati motivi di legittimità.Le partite, 𝙞𝙣 𝙥𝙧𝙞𝙢𝙞𝙨, si giocano e si vincono in campo senza dover ricorrere ad ancore di salvataggio che, nel caso di specie, neppure vi erano.

𝗟𝗮 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗲𝘁à 𝗔𝘀𝗱 𝗙𝗼𝗹𝗴𝗼𝗿𝗲 𝗖𝗮𝗹𝗰𝗶𝗼 𝗖.𝗩𝗲𝘁𝗿𝗮𝗻𝗼

𝗗𝗘𝗖𝗜𝗦𝗜𝗢𝗡𝗜 𝗗𝗘𝗟 𝗚𝗜𝗨𝗗𝗜𝗖𝗘 𝗦𝗣𝗢𝗥𝗧𝗜𝗩𝗢gara del 21/12/2025 𝗔𝗖𝗖𝗔𝗗𝗘𝗠𝗜𝗔 𝗧𝗥𝗔𝗣𝗔𝗡𝗜 𝗦𝗦𝗗 𝗔𝗥𝗟 – 𝗙𝗢𝗟𝗚𝗢𝗥𝗘 𝗖𝗔𝗟𝗖𝗜𝗢 𝗖.𝗩𝗘𝗧𝗥𝗔𝗡𝗢0-1; Ricorso Accademia Trapani;Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 282 del 23.12.2025, con ricorso ritualmente proposto, la società 𝗔𝗖𝗖𝗔𝗗𝗘𝗠𝗜𝗔 𝗧𝗥𝗔𝗣𝗔𝗡𝗜 𝗦𝗦𝗗 𝗔𝗥𝗟 richiede la sanzione della perdita della gara alla società 𝗙𝗢𝗟𝗚𝗢𝗥𝗘 𝗖𝗔𝗟𝗖𝗜𝗢 𝗖.𝗩𝗘𝗧𝗥𝗔𝗡𝗢 per aver fatto partecipare alla stessa il calciatore 𝗔𝗹𝗰𝗮𝗹𝗮 𝗘𝘃𝗶𝗻𝗴𝘂𝗲 𝗔𝗸𝗮𝗽𝗼 𝗔𝗹𝗲𝗷𝗮𝗻𝗱𝗿𝗼 𝗠𝗮𝗻𝘂𝗲𝗹 non in regola con il tesseramento FIGC.Esaminati gli atti ufficiali e chieste le dovute informazioni all’Ufficio Anagrafe del C.R.

Sicilia, dagli stessi si evince che il predetto calciatore è stato regolarmente tesserato per la società resistente sin dal 𝟭𝟵.𝟭𝟮.𝟮𝟬𝟮𝟱.Per quanto precede, si delibera:- di respingere il ricorso presentato dalla società 𝗔𝗖𝗖𝗔𝗗𝗘𝗠𝗜𝗔 𝗧𝗥𝗔𝗣𝗔𝗡𝗜 𝗦𝗦𝗗 𝗔𝗥𝗟, addebitando il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva di cui all’art. 48, comma 2, del C.G.S.;- di confermare il risultato conseguito sul campo.