Corona Virus: Ordinanza del Sindaco Alfano. Stop a manifestazioni ed eventi di qualsiasi natura
OGGETTO: Emergenza epidemiologica da COVID – 19. Misure urgenti e contingibili per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio comunale. I L S I N D A C O VISTO il decreto-legge 23 febbraio, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19” e, in particolare, l’articolo 3; VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.
6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020; VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
47 del 25 febbraio 2020; VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020; CONSIDERATO, altresì, che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID – 19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; RILEVATO che l’evolversi della situazione epidemiologica ha carattere particolarmente diffusivo stante l’incremento dei casi sull’intero territorio nazionale; TENUTO CONTO delle indicazioni formulate dal Comitato Tecnico Scientifico di cui all’art.
2 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile in data 3 febbraio 2020, n. 630, nelle sedute del 2, 3 e 4 marzo 2020; VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
55 del 4 marzo 2020; TENUTO CONTO, altresì, delle indicazioni impartite nella riunione tenutasi in data 5 marzo 2020 presso la Prefettura della Provincia di Trapani; RITENUTO, pertanto, necessario e urgente contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID – 19; VISTO l’art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale); VISTO l’art. 69 della L.R.
15 marzo 1963, n. 16; RICONOSCIUTA la propria competenza; O R D I N A Per l’intero territorio comunale:
- La sospensione di congressi, riunioni, meeting ed eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità e ogni altra attività convegnistica o congressuale.
- La sospensione di manifestazioni ed eventi di qualsiasi natura, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
- La sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo sia pubblico sia privato, nonché le sedute di allenamento degli atleti agonisti in luoghi chiusi.
È consentito l’allenamento in luoghi all’aperto senza la presenza di pubblico. Le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute a effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID – 19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori.
- La sospensione delle manifestazioni, eventi e spettacoli pubblici e privati nei cinema teatri.
- La sospensione di tutti i musei del territorio comunale che comportano l'affollamento di persone tale da non consentite il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale.
- La sospensione di sport e attività motorie in genere, svolte all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni genere.
Sono ammessi solo ed esclusivamente attività all’aperto nel rispetto delle raccomandazioni sanitarie emanate per i rapporti interpersonali.
- La sospensione di tutte le manifestazioni a carattere religioso e di religiosità popolare (processioni, altari ecc…).
- La sospensione delle attività di catechesi e di attività degli oratori a di qualsiasi altra attività di formazione.
- Sono sospesi, a decorrere della presente Ordinanza e fino al 15 marzo 2020, i servizi educativi per l’infanzia pubblici e privati, le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e parascolastiche (riunioni, corsi, stage, etc…), fermo in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza.
- Sono sospesi, a decorrere della presente Ordinanza e fino al 15 marzo 2020, tutte le attività didattiche inerenti corsi professionali pubblici e privati.
- Sono esclusi dalla sospensione le attività formative connesse alla formazione dell’esercizio delle professioni sanitarie e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie.
- Sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
- Chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente della presente Ordinanza, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato o abbia sostato nei comuni di cui all’allegato 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020 (denominate Zone Rosse), e successive modificazioni, deve comunicare tale circostanza al Dipartimento di Prevenzione dell’ASP, nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o tramite il numero unico dell’emergenza 112 o il numero verde 800458787.
Per coloro provenienti, invece, dalle zone denominate "Zone Gialle" dovrà darne comunicazione al proprio medico di medicina generale.
- Per tutti coloro di cui al punto 13) è fatto assoluto:
- divieto di contatti sociali;
- divieto di spostamento o viaggi;
- obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza.
- lavarsi spesso le mani.
Di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute e comunque evitare abbracci, strette di mano e contatti fisici diretti con ogni persona;
- igiene respiratoria (starnutire o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno un metro;
- evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, anche durante l’attività sportiva;
- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- non prendere farmaci antivirali e antibiotici, ameno che siano prescritti dal medico;
- pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro e alcol;
- usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate.
21 bis L. 241/90.
Per quanto non contemplato nel presente provvedimento, si rimanda alle disposizioni normative in merito a D.P.C.M. del 4 marzo 2020. La Polizia Municipale, i Funzionari, gli Ufficiali e gli Agenti della Forza pubblica, sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza. La presente Ordinanza a cura dei messi notificatori viene notificata alla cittadinanza mediante pubblicazione nell’Albo Pretorio online dell’Ente nei modi e termini di legge. DISPONE Di notificare la presente Ordinanza per le rispettive competenze:- alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- al Presidente della Regione Siciliana
- al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile
- al Dipartimento regionale di Protezione Civile
- alla Prefettura della Provincia di Trapani
- ai presidi sanitari del territorio comunale pubblici e privati
- alle Forze dell’Ordine
- al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
- alle associazioni di volontariato di Protezione Civile
- agli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado
- ai Parroci delle Chiese di Castelvetrano per il tramite dell'Arciprete
- alle sedi di formazione professionale del territorio comunale
- alle associazioni di categoria (commercianti, artigiani, ecc…)
- alle associazioni sportive
- all’Ordine dei Medici della provincia di Trapani
- all’Ordine dei Farmacisti della provincia di Trapani
- al Direttore del Parco Archeologico di Selinunte
Avverso il presente provvedimento è ammesso:
- ricorso al Prefetto della Provincia di Trapani, entro trenta giorni dalla pubblicazione ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- ricorso avanti al T.A.R. Regionale, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
- al Presidente della Regione Siciliana, in alternativa, con ricorso straordinario, entro centoventi giorni dalla notifica.
Enzo Alfano)