Sentenza del Tar. Parla l’avvocato Carlo Comandè

Redazione Prima Pagina Castelvetrano
Redazione Prima Pagina Castelvetrano
04 Maggio 2018 11:43
Sentenza del Tar. Parla l’avvocato Carlo Comandè

A proposito della sentenza del Tar che ha respinto il ricorso presentato da cinque cittadini castelvetranesi abbiamo sentito l’avv. Carlo Comandè dello studio CDRA di Palermo, procuratore dei ricorrenti Santa Giovanna Corso, Rosalia Ventimiglia, Niccolò Jorio Lipari, Liliana Monteleone, Maria Anna Piazza, candidati al consiglio comunale nelle elezioni amministrative che si sarebbero dovute tenere a Castelvetrano l’11 giugno 2017, che ci ha dichiarato: "Con sentenza del 2 maggio u.s. il TAR Lazio non ha ritenuto di dovere affrontare nel merito le ragioni sollevate in ricorso, ritenendolo inammissibile per carenza di interesse a ricorrere in capo ai miei assistiti, per non essere gli stessi a dire del Collegio, portatori di un interesse diretto, concreto ed attuale all’annullamento dell’atto impugnato.

Detta decisione, che stride fortemente con la precedente ordinanza del medesimo Collegio, che invece ebbe a ritenere favorevolmente apprezzabili le ragioni dei ricorrenti, arriva dopo che la causa veniva posta in decisione dallo stesso organo giudicante per la decisione nel merito. Il Tribunale pur apprezzando la unicità della questione sollevata, tanto da compensare le spese di lite, ha ritenuto di qualificare la posizione dei ricorrenti (candidati) non dissimile da quella dei semplici cittadini elettori o da quella degli amministratori dimessisi prima del decreto di scioglimento, loro sì che non avrebbero avuto interesse alla impugnazione del decreto di scioglimento.

nella foto l'avvocato Carlo Comandè  Parlerò nei prossimi giorni con i miei assistiti, insieme ai quali valuteremo di impugnare la sentenza al Consiglio di Stato, considerato che se dovesse essere confermato tale precedente giurisprudenziale si assisterebbe ad un fatto assai singolare e cioè che gli unici titolati, specie in Sicilia, a poter ricorrere avverso uno scioglimento di un consiglio comunale sarebbero solo i commissari ad acta ovvero quelli prefettizi, rendendo così nei fatti l’atto inoppugnabile."  

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