Parla la commercialista Angela Nastasi: “L’aumento della Tari e’ legittimo ma non applicabile all’anno 2017, quindi retroattivamente, perché deliberato dopo la scadenza del 31/03/2017

Redazione Prima Pagina Castelvetrano
Redazione Prima Pagina Castelvetrano
10 Marzo 2018 19:38
Parla la commercialista Angela Nastasi: “L’aumento della Tari e’ legittimo ma non applicabile all’anno 2017, quindi retroattivamente, perché deliberato dopo la scadenza del 31/03/2017

Nella giornata di ieri abbiamo pubblicato il Comunicato Stampa che la Civica Amministrazione ha diramato a seguito del nostro articolo del 3 marzo u.s, ( lo potrete rileggere qui:  https://www.primapaginacastelvetrano.it/illegittima-lintegrazione-bollette-tari-2017-inviata-dal-comune-castelvetrano/ )nel quale avanzavamo dei dubbi sulla legittimità dell’applicazione retroattiva dell’aumento della TARI per l’anno 2017, confermando che invece sarebbe stata applicabile per l’anno 2018.

Nella giornata di ieri vi avevamo dato contezza della replica del Comune (la potrete leggere qui: https://www.primapaginacastelvetrano.it/la-tari-aggiuntiva-e-legittima-replicano-dal-comune-di-castelvetrano-i-dubbi-rimangono/) Non ci aspettavamo capi cosparsi di cenere, né retromarce, ma la possibilità di rimettere in discussione una decisione che, ribadiamo a nostro avviso e di chi ne capisce più di noi, rimane illegittima.  Noi abbiamo provato a chiedere ad affermati professionisti, commercialisti e tributaristi che, sicuramente più di noi conoscono la materia, il loro parere.

Abbiamo cominciato con Angela Nastasi, Dottore Commercialista e Revisore dei conti iscritta al n.318/a dell’Albo unico dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili della circoscrizione del Tribunale di Marsala, già componente del Collegio dei Revisori del Comune di Castelvetrano dal 07/07/2014 al 31/07/2017, la ringraziamo per la disponibilità e la velocità con la quale ci ha risposto, e per il coraggio di metterci la faccia (A.Q.) “ Ho accolto con piacere l’invito a rispondere al comunicato stampa diffuso dalla Commissione Straordinaria del Comune di Castelvetrano relativamente alla legittimità dell’aumento delle tariffe Tari relativamente all’anno 2017 perché in tutto quello che faccio nella vita personale ed in quella professionale sono abituata a mettere la faccia oltre che il cuore, mi sono sempre assunta le mie responsabilità e, credetemi, noi commercialisti ne abbiamo veramente tante.

Siamo quelli che, in poche parole forse troppo riduttive, “facciamo pagare le tasse”, cosa non facile sia per la ormai cronica crisi economica, sia anche perché il nostro Legislatore con le innumerevoli leggi, leggine, deroghe ed eccezioni fa venir meno la certezza del diritto e obbliga noi professionisti ad interpretare le sue disposizioni. Prima di entrare nei dettagli tecnici della mia replica, mi preme sottolineare che, come Alessandro Quarrato ha già specificato, nessuno ha mai invitato la cittadinanza a non pagare.

A mio modesto avviso l’obiettivo delle osservazioni, che erano state fatte nel primo articolo, era quello di avere maggiore chiarezza da parte dei funzionari del Comune per potere consentire a noi professionisti del settore di districarci in quella complessa interpretazione delle norme di cui parlavo prima. Avevo quindi auspicato che nella replica del Comune si fosse fatta chiarezza. Questo non è avvenuto leggendo il comunicato stampa diramato dal Commissario Dott. Caccamo e dai funzionari firmatari e per questo chiedo ulteriori lumi a ciò che di seguito espongo: Punto 1) accertamento del venir meno degli equilibri di bilancio Nel comunicato si legge che la Commissione Straordinaria si è avvalsa della facoltà concessa  dall’art.193 c.3 TUEL per aumentare le tariffe e le aliquote dei tributi locali in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio: “ A seguito dell’accertamento negativo circa il permanere degli equilibri di bilancio derivante dalla maggiorazione dei costi riguardanti il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, infatti, è stato deliberato l’aumento del 30% della tariffa Tari 2017 quale misura indispensabile per assicurare l’obbligatorio pareggio di bilancio” A tal proposito chiedo in che modo sia stato accertato il venir meno degli equilibri di bilancio posto che il semplice accertamento della maggiorazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti non necessariamente comporta il venir meno di tali equilibri.

Infatti, per espressa previsione normativa, art.162 Tuel, l’equilibrio di bilancio complessivo è dato dalla somma di equilibrio corrente ed equilibrio c/capitale dove il primo viene assicurato dalla differenza positiva tra: * Entrate che comprendono oltre le Entrate correnti di natura tributaria ed extratributarie ed i trasferimenti correnti anche il fondo pluriennale vincolato per spese correnti e l’avanzo di competenza di parte corrente e *Spese correnti che comprendono anche i trasferimenti in conto capitale e rimborso prestiti.

Dunque, non necessariamente un aumento del costo del servizio comporta necessariamente problemi per il mantenimento degli equilibri. Si è, quindi, accertato che la maggiorazione dei costi del servizio rifiuti determini un equilibrio di parte corrente negativo? La domanda nasce dal fatto che ciò non si evince nella delibera n.4 del 28/07/2017 della Commissione Straordinaria che ha per oggetto: “ approvazione del bilancio di previsione e contestuale adozione dei provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio”, infatti si legge: “ appurato che la sopradescritta circostanza ( la tariffe tari non riescono a coprire l’incremento del costo del servizio)comporta una situazione di disequilibrio nella gestione del servizio… e, consequenzialmente, anche nella parte corrente del bilancio.

 Ne di tale verifica degli equilibri di bilancio si da contezza nella Nota Integrativa allegato obbligatorio al bilancio di previsione, infatti, nella relazione del Collegio dei Revisori, peraltro anche a mia firma, si è approvato l’aumento delle tariffe Tari non perché finalizzato al risanamento di equilibri ma perché, in base a quanto disposto dalla L 147/2013, il costo del servizio deve essere finanziato integralmente dalle relative entrate. Punto 2) ambito di applicazione dell’art.193 c.3 TUEL si riporta di seguito quanto chiarito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con la Risoluzione n.1 del 29/05/2017 Dipartimento Finanze pag 2 e seguenti: “ occorre chiarire che la variazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali effettuata ai sensi dell’art.193 comma , ultimo periodo del Tuel si colloca nella fase di gestione del bilancio e presuppone, quindi, l’avvenuta adozione della deliberazione consiliare approvativa del bilancio di previsione per l’anno di riferimento. Non può, quindi, certamente essere ricondotta all’esercizio della facoltà di modifica di cui si tratta la diversa ipotesi in cui le deliberazioni di determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali sono adottate oltre il termine di cui all’art.1 comma 169, della legge n.296 del 2006 ma come ordinari atti propedeutici all’approvazione del bilancio di previsione e non già in sede si salvaguardia di equilibri.

In tali casi, che si configurano come violazioni di legge, non può ovviamente assumere rilevanza la circostanza che la deliberazione tariffaria operi un richiamo alla facoltà di cui all’art.193 c.3 ultimo periodo al solo fine di  giustificarne l’approvazione tardiva.” A mio parere, dunque, l’aumento della tariffa Tari non può essere applicato all’anno 2017 ma solo per gli anni seguenti, perché deliberato in data 28/07/2017 come atto propedeutico all’approvazione del Bilancio preventivo in quanto obbligatorio secondo la su citata L.147/2013 e perchè approvato dopo i termini previsti dall’art.1 comma 169 L.296/2006 (termine per l’approvazione del Bilancio di previsione) che per l’anno 2017 è stato fissato con decreto ministeriale al 31/03/2017,.

Infatti, dall’art.1 comma 169 L.296/2006, stabilisce all’ultimo capoverso che: “ in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.” Mi scuso per l’eccessivo tecnicismo fin qui utilizzato ma per me era doveroso fornire chiarimenti in maniera puntuale, per essere maggiormente chiara per i non addetti ai lavori da quanto sopra da me dedotto si evince che l’aumento della Tari e’ legittimo ma non applicabile all’anno 2017, quindi retroattivamente, perché deliberata dopo la scadenza del 31/03/2017 termine ultimo per l’approvazione del bilancio e come atto propedeutico all’approvazione dello stesso e non per la salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Resto in attesa di ulteriori lumi da parte dei tecnici comunali e dalla Commissione Straordinaria, affinchè si possa garantire la certezza del diritto e dare risposte chiare ai nostri concittadini. Dott.ssa Angela Nastasi

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