L’avv. Rizzo risponde: Responsabilita’ penale del datore di lavoro in caso di contagio Covid 19 di un dipendente .

Redazione Prima Pagina Castelvetrano
Redazione Prima Pagina Castelvetrano
07 Maggio 2020 09:03
L’avv. Rizzo risponde: Responsabilita’ penale del datore di lavoro in caso di contagio Covid 19 di un dipendente .

Fase 2 -aprire  si ma con molta attenzione e rispettando scrupolosamente le norme sulla sicurezza. Vediamo a cosa si va incontro in caso anche di lievi omissioni della normativa anti contagio   La normativa vigente, considera il contagio da coronavirus in ambito di lavoro come un infortunio sul lavoro  meritevole, in quanto tale, di  copertura assicurativa Inail. Il datore di lavoro, pertanto, è potenzialmente esposto alla responsabilità penale per i reati di lesioni ai sensi dell’art.

590 c.p.in caso di contagio di un suo dipendente, e omicidio colposo ai sensi dell’art. 589 c.p., qualora il dipendente a seguito di contagio muoia, aggravati dalla violazione delle norme antinfortunistiche, laddove non abbia adottato le misure necessarie a prevenire il rischio di contagio. L’articolo 42 comma 2 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (“Decreto Cura Italia”) ha previsto la copertura Inail per gli assicurati che contraggono un’infezione da coronavirus “in occasione di lavoro”.

Un’espressione, quest’ultima, che lascia intendere un’applicabilità della tutela assicurativa anche ai contagi “in itinere” e finanche ai casi di lavoro a distanza. L’Inail, dal canto suo, ha precisato nella circolare n. 13 del 3 aprile 2020 che le malattie infettive e parassitarie sono pacificamente inquadrate nella categoria degli infortuni sul lavoro, a cui si debbono pertanto ricondurre anche i casi di infezione da coronavirus. appurato pertanto che il contagio da Covid-19 si qualifica così come un infortunio,lo stesso, imputa al datore di lavoro  un  profilo di responsabilità penale qualora  non abbia adottato le misure idonee e  necessarie a prevenirne il rischio.

Qualora pertanto si accerti  che l’inosservanza delle misure anticontagio sul luogo di lavoro, sia stata causa di infezione-malattia  il datore di lavoro risponderà dei reati di lesioni personali gravi o gravissime ai sensi dell’art. 590 c.p.  oppure come prima detto, di omicidio colposo ai sensi dell’art. 589 c.p. qualora al contagio sia seguita la morte. L’imprenditore nonché datore di lavoro, infatti, è titolare di una posizione di garanzia che discende in primo luogo dall’art.

2087 c.c. e gli impone di tutelare l'integrità fisica dei propri  prestatori di lavoro. A questa norma generale si affiancano poi le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 81/2008 (T.U. Salute e Sicurezza sul lavoro) e, in particolare, dall’art. 18, che pone a carico del datore di lavoro alcuni obblighi specifici tra cui ad esempio: - fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale; - formare i propri dipendenti con appropriata formazione anticontagio; - informare il più presto i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; - astenersi dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato.

C’è poi l’articolo 271 del medesimo Testo Unico, che impone l’obbligo al datore di lavoro di valutare anche il rischio biologico. È bene ricordare inoltre che trascurare gli obblighi di sicurezza sul lavoro al fine di evitare il contagio, previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 costituisce gia'  di per sé reato  penale, in forma di arresto o ammenda, sia che da tale violazione derivi o me meno il contagio dei suoi dipendenti. Il datore di lavoro dovra' inoltre per non incorrere in reati penali, rispettare  l’articolo 2, comma 6, del DPCM 26 aprile 2020, che impone alle imprese le cui attività non sono sospese di rispettare “i contenuti del protocollo anticontagio  condiviso e  di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 dal Governo .

Vale a dire rispettare, tra le altre, 1) regole sulle informazioni da fornire ai dipendenti attraverso formazione adeguata, 2)modalità e gestione degli ingressi e uscite dall’azienda, 3) sull’accesso dei fornitori esterni, 3) pulizia e sanificazione dei locali e della merce; 4) sulle precauzioni igieniche personali e dispositivi di protezione individuale, 5) sulla gestione degli spazi comuni e organizzazione aziendale, 6) sulla gestione di una persona sintomatica e sulla sorveglianza sanitaria continua e attenta attreverso screening temporali.

Ebbene dunque che si riapra ma in totale sicurezza anche in considerazione del rischio non solo di incorrere in gravi reati penali e in risarcimenti milionari ma soprattutto di rimanere contagiati. MELIUS ABUNDARE QUAM DEFICERE ,in sicurezza,dunque nel rispetto scrupoloso delle norme anticontagio.   Avv. Giovanni Rizzo STUDIO LEGALE RIZZO & PARTNERS  

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