“Bonus Facciate”, “Ecobonus” e “Sisma Bonus”. I nuovi incentivi illustrati dall’arch. Vito Caradonna

Redazione Prima Pagina Castelvetrano
Redazione Prima Pagina Castelvetrano
19 Febbraio 2020 10:08
“Bonus Facciate”, “Ecobonus” e “Sisma Bonus”. I nuovi incentivi illustrati dall’arch. Vito Caradonna

Mazara del Vallo, come diverse città della provincia di Trapani, ha un centro storico che meriterebbe certamente una grande attenzione. Ci riferiamo in particolare alle criticità strutturali di diversi edifici, molti dei quali abbandonati da anni, altri ancora non ristrutturati dopo il terremoto. Non stiamo qui a ripetere le mancanze delle diverse Amministrazioni che si sono succedute in questi anni circa la riqualificazione strutturale (oltre al buon “maquillage” realizzato negli anni scorsi) del centro storico che oggi, in mancanza, di interventi di manutenzione appare “mummificato”.

In questa sede vogliamo invece informare i cittadini, privati proprietari di immobili, sui nuovi strumenti legislativi per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Pertanto abbiamo chiesto ad un tecnico, l’arch. Vito Caradonna (in foto copertina), in passato già assessore, di illustraci i nuovi incentivi statali a disposizione di quanti volessero rinnovare i loro immobili. Si oggi esistono degli strumenti legislativi che consentono delle importanti detrazioni a livello fiscale. Mi riferisco ai cosiddetti “Bonus Facciate”, “Ecobonus"(per il risparmio energetico) e “Sismabonus” (per la messa in sicurezza sismica); al contrario di questi ò il “Bonus Facciata” non prevede un limite di spesa agevolata.      Vediamo nel particolare di cosa si tratta.          Il “Bonus Facciate” è la detrazione fiscale che consente di detrarre il 90% delle spese sostenute (nella dichiarazione dei redditi tale detrazione va ripartito in 10 quote annuali costanti e di pari importo da detrarre nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi) per interventi di recupero o restauro (anche soltanto interventi di tinteggiatura e pulitura) eseguiti sulle strutture opache, sui balconi o sugli ornamenti e fregi delle facciate esterne degli edifici esistenti ubicati in determinate zone delle Città, e nello specifico nelle “zona A” (quelle interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi) e zone B (quelle totalmente o parzialmente edificate, considerando per quest’ultime le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non è inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona (1/8 di superficie edificata) e nelle quali la densità territoriale è superiore a 1,5 mc/mq).

Il bonus è fruibile sia per lavori effettuati sui condomini che per lavori effettuati su immobili composti da una o più unità abitative, sempre che siano site nelle zone A e B. Chi potrebbe usufruire del “Bonus Facciate”? Il Bonus Facciate è usufruibile dal proprietario dell’edificio, dal titolare di un diritto reale di godimento (ad esempio l’usufruttuario o chi beneficia del diritto di uso o di abitazione); dai locatari e comodatari, da soci di cooperative divise e indivise, da soci delle società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice, imprese familiari; dagli imprenditori individuali, per gli immobili che non rientrano tra quelli strumentali o merce.

Inoltre, avrebbero diritto al “Bonus Facciate”, purché sostengano effettivamente le spese e siano documentate sulle fatture e sui bonifici: il familiare convivente del proprietario o del detentore dell’edificio oggetto dell’intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo grado); il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge; il componente dell’unione civile; il convivente more uxorio, non proprietario dell’edificio né titolare di un contratto di comodato.

Altro importante strumento importante e l’”Ecobonus”. In cosa consiste e per quali interventi spetta? Per la realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, presentando le spese documentate spetta una detrazione fiscale dall'Irpef o dall'Ires che può variare dal 50 al 65% e va ripartita in 10 rate annuali di pari importo.

Apprendiamo che la detrazione è riconosciuta per gli interventi che consentono:

  • la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento;
  • il miglioramento termico dell'edificio (coibentazioni - pavimenti - finestre, comprensive di infissi);
  • l'installazione di pannelli solari;
  • la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale;
  • l’acquisto e la posa in opera di schermature solari;
  • l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
  • l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda o climatizzazione delle unità abitative;
  • l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;
  • l’acquisto di generatori d’aria calda a condensazione; la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con apparecchi ibridi costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione.
Condizione indispensabile per fruire dell’agevolazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali per l’attività d’impresa o professionale.

Per quanto riguarda gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici condominiali, è prevista una detrazione fiscale più elevata (dal 70% al 75%) fino al 31 dicembre 2021 su un ammontare complessivo non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. Se i lavori sulle facciate hanno un’incidenza anche dal punto di vista termico è possibile usufruire sia del “Bonus Facciate” che dell’”Ecobonus”? In caso di interventi che intervengono sulla facciata e conseguono un risparmio energetico come nel caso del cappotto termico è sempre possibile, purché ne ricorrano le condizioni, decidere di usufruire, in alternativa al Bonus Facciate, dell’Ecobonus.

Naturalmente, per le medesime spese, il contribuente potrà usufruire solo di una delle due agevolazioni Bonus Facciate o Ecobonus. L’Ecobonus, se da un lato ha il vantaggio di essere riconosciuto anche ai soggetti titolari di reddito di impresa per i propri beni strumentali, e di consentire la cessione del credito di imposta, dall’altro prevede delle percentuali di detrazione inferiori rispetto al 90% riconosciuto in caso di Bonus Facciate e dei limiti massimi di detrazione. Infine vi è il “Sisma Bonus”.

Di cosa si tratta? E chi ne può usufruire? Per gli interventi di adozione di misure antisismiche, il Decreto Legge n. 63/2013 ha introdotto il cosiddetto “sismabonus” ovvero una detrazione fiscale che può arrivare all'85% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021. L’agevolazione è rivolta sia ai contribuenti soggetti all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) sia ai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (Ires).

Dal 2017 gli interventi possono essere realizzati su tutti gli immobili di tipo abitativo e su quelli utilizzati per le attività produttive, situati sia nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) sia nelle zone sismiche a minor rischio (zona sismica 3), individuate dall’OPCM n. 3274/2003. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.

Quali sono le detrazioni previste per il “Sisma Bonus”? In generale, la norma prevede una detrazione fiscale del 50% delle spese sostenute per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e a decorrere dall'1 gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2021, anche agli edifici ubicati nella zona sismica 3.La detrazione fiscale del 50% spetta fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno ed è ripartita in 5 quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Qualora dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini:

  • il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione dall'imposta spetta nella misura del 70% della spesa sostenuta;
  • il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell'80%.
Si potrebbero avere maggiori detrazioni qualora ai lavori volti all’efficientamento energetico si uniscano lavori per la riduzione del rischio sismico? Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali che si trovano nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, è prevista una detrazione ancora più alta, pari:
  • all’80%, se i lavori determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore
  • all’85%, se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori.
Anche per questi interventi la detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo ma si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. La Redazione    

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